Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14745 - pubb. 14/04/2016

Inopponibilità al terzo acquirente di buona fede della vendita a rate del telefonino conclusa tra l’operatore telefonico e consumatore-dante causa

Tribunale Vicenza, 05 Aprile 2016. Est. Rago.


Procedimento sommario ex art. 702 bis ss. c.p.c. - Acquisto a non domino di bene mobile (telefonino) del terzo acquirente ai sensi dell’art. 1153 c.c. - Inopponibilità al terzo acquirente di buona fede della vendita a rate del telefonino conclusa tra l’operatore telefonico e consumatore-dante causa - Responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell’operatore telefonico per omesso sblocco del codice IMEI eseguito per inadempimento del dante causa - Condanna al risarcimento del danno nei confronti del terzo acquirente di buona fede - Responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell’operatore telefonico per manifesto disinteresse alla proposta transattiva formulata dal ricorrente in corso di causa - Legittimità



Non è opponibile all’acquirente a titolo originario ex art. 1153 c.c., il contratto di telefonia concluso tra l’operatore telefonico e un consumatore che includeva anche la vendita a rate di un telefonino, se il secondo, dopo aver ricevuto l’apparecchio telefonico, l’abbia poi rivenduto ad un terzo soggetto di buona fede. Pertanto, risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del terzo possessore di buona fede, dovendo altresì risarcire il danno cagionato con la propria condotta, l’operatore telefonico che successivamente alla rivendita del bene mobile, abbia omesso di sbloccare il codice Imei dell’apparecchio telefonico compravenduto impedendone l’utilizzo, nonostante il provvedimento cautelare di ripristino pronunciato del Co.Re.Com. Regione Veneto in sede non contenziosa prima dell’instaurazione del giudizio (blocco del cod. Imei precedentemente eseguito in virtù dell’inadempimento del consumatore-dante causa al pagamento delle rate della prima vendita). Il comportamento ostruzionistico e il disinteresse manifestato dall’operatore telefonico prima e durante il giudizio - nel corso del quale rimaneva pure senza riscontro una proposta transattiva formulata dal ricorrente - legittima la pronuncia per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. (Marco Carretta) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Carretta


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