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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14732 - pubb. 13/04/2016.

Fallimento, interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione


Tribunale di Pavia, 31 Marzo 2016. .

Fallimento – Interruzione del processo – Decorrenza del termine per la riassunzione per il curatore – Deposito sentenza di fallimento


L’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 43 l.f., si verifica all’atto del deposito della sentenza di fallimento, a prescindere dalla dichiarazione di interruzione da parte del giudice. L’atto di costituzione del fallimento deve essere considerato quale atto di riassunzione del giudizio, anche in assenza di precedente dichiarazione di interruzione del processo. per il curatore, il dies a quo per la riassunzione decorre dalla data di deposito della sentenza di fallimento, salvo che venga dimostrato che, per una condotta negligente del liquidatore, lo stesso non sia stato informato tempestivamente della pendenza del giudizio. (Francesco Lonardi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Lonardi


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