Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14720 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 15 Marzo 2016. .


Intermediazione finanziaria - Risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi relativi alla negoziazione di obbligazioni - Contitolarità - Legittimazione ad agire di ciascuno dei contitolari - Sussistenza - Eccezioni



Ciascuno dei contitolari delle obbligazioni controverse è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione imposti alla banca dal d.lgs. n. 58/1998, perché l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente un'identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà o di godimento (Cass., sez. II, 5 novembre 1975, n. 3705, m. 377918, Cass., sez. III, 14 maggio 1979, n. 2780, m. 399083); e nel caso di comproprietà la legittimazione ad agire del singolo deve essere esclusa solo quando, a seguito dell'intervento in causa degli altri partecipanti, si accerti l'esistenza di un contrasto (Cass., sez. III, 23 gennaio 1976, n. 218, m. 378874). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)