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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14715 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 01 Aprile 2016. .

Contratto preliminare – Immobili – Scioglimento – Forma scritta – Necessità


Lo scioglimento di un contratto preliminare di compravendita di immobile necessita di forma scritta. Invero nei contratti formali (tra cui il preliminare di compravendita di beni immobili, ai sensi del combinato disposto degli art. 1350 e 1351 c.c.) le cause modificative o estintive del rapporto debbono risultare da fattori prestabiliti dalle parti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, espresse nella forma richiesta per il contratto al quale si riferiscono, con la conseguenza che tanto l'accordo solutorio quanto la dichiarazione di recesso debbono rivestire la stessa forma scritta richiesta per la stipulazione del contratto preliminare. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)