Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1471 - pubb. 24/12/2008

Inerzia del comitato e potere sostitutivo del GD

Tribunale Pescara, 01 Aprile 2008. Est. Filocamo.


Concordato fallimentare – Parere del comitato dei creditori sulla proposta – Inerzia del comitato – Potere sostitutivo del giudice delegato – Sussistenza.



In caso di inerzia del comitato dei creditori chiamato ad esprimere il proprio parere sulla proposta di concordato ai sensi dell’art. 125, comma 2, legge fall. il giudice delegato può, ai sensi dell’art. 41 legge fall., provvedere in luogo del comitato, posto all’inerzia del comitato non può essere riconosciuto valore di parere negativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



 

Letta la proposta di concordato fallimentare presentata da * con ricorso depositato in data 28 gennaio 2008 e modificata con successiva nota depositata in data 12 febbraio 2008;

considerato che la proposta (come modificata) prevede:

 

      il pagamento integrale dei crediti privilegiati ammessi al passivo (o insinuati con domanda depositata entro il 28 gennaio 2008) immediatamente dopo l’omologazione;

      il pagamento integrale delle spese di procedura previa liquidazione;

      il pagamento dei crediti chirografari ammessi al passivo (o insinuati con domanda depositata entro il 28 gennaio 2008) nella misura del 50%, in due rate di pari imposto scadenti il terzo ed il nono mese successivi alla omologazione definitiva;

      l’assunzione dell’obbligo dei suddetti pagamenti da parte dell’assuntore *, con cessione al medesimo (all’esito della verifica dell’esatto adempimento degli obblighi concordatari) di tutte le attività acquisite al fallimento, ivi comprese le azioni giudiziarie esperite dal curatore;

      il deposito da parte dell’assuntore, a garanzia dell’adempimento ed entro trenta giorni dalla richiesta degli organi della procedura, della somma di €.33.000,00, con disponibilità alla concessione di ipoteca volontaria sulla quota di comproprietà dell’immobile acquisito al fallimento per la restante quota;

visto il parere favorevole espresso dal curatore e depositato in data 26 marzo 2008, nel quale si evidenzia la convenienza del concordato proposto rispetto alle prospettive di liquidazione emergenti dal piano di liquidazione approvato;

ritenuta la ritualità della proposta e del parere espresso dal curatore;

preso atto della inerzia del comitato dei creditori, il quale - nei quindici giorni dalla richiesta - non ha espresso il proprio parere, essendo stato espresso parere favorevole da solo uno dei componenti;

ritenuto applicabile l’art. 41, quarto comma legge fall. (non sembrando ragionevole impedire ai creditori di esprimersi sulla proposta concordataria a causa della mera inerzia - che non equivale a parere negativo - del comitato dei creditori) e valutato favorevolmente il merito della proposta, la quale appare conveniente, in termini di entità e di tempo di soddisfazione dei crediti, rispetto alle prospettive di liquidazione, per le ragioni evidenziate dal curatore nel suo parere, nonchè assistita da congrue garanzie;

visto l’art. 125 l. fall.;

Dispone

Che il curatore comunichi ai creditori la proposta, unitamente al proprio parere ed al presente provvedimento;

Avvisa

Che la mancata risposta dei creditori aventi diritto al voto sarà considerata come voto favorevole;

Fissa

Il termine di venti giorni dalla comunicazione suddetta entro il quale i creditori dovranno fare pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso;

Dispone

Che il curatore, decorso il termine come sopra fissato, depositi apposita relazione sull’esito della votazione.


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