Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1470 - pubb. 24/12/2008

Concordato fallimentare e inerzia del comitato dei creditori

Tribunale Torre Annunziata, 05 Giugno 2008. Est. Palescandolo.


Concordato fallimentare – Parere del comitato dei creditori – Inerzia del comitato – Sostituzione del giudice delegato – Inammissibilità.



Nel «nuovo» concordato fallimentare, la valutazione della convenienza della proposta è demandata esclusivamente al ceto creditorio ed il giudice delegato, in caso di inerzia del comitato, non può esprimere il parere sulla proposta di concordato di cui all’art. 125, comma 2, legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



 

Letto il ricorso per concordato fallimentare depositato in data 5 marzo 2008 dalla fallita * S.n.c. e dal terzo assuntore sig. **;

acquisito il parere del curatore, che si esprimeva favorevolmente;

disposta l’acquisizione del parere del Comitato dei credi-tori, che rimaneva inerte;

letta l’istanza del curatore che ha chiesto a questo G.D. di provvedere in luogo di detto organo, ex art. 41, quarto comma, l.fall., osserva quanto segue: va sostanzialmente verificato se l’istituto generale previsto dall’art. 41, quarto comma, l.fall. (In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o di indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato), sia compatibile col ruolo assunto dal G.D. nell’ambito del «nuovo» concordato fallimentare, ossia se sia consentito al G.D. esprimere quel parere che l’art. 125 l.fall. riserva al comitato dei creditori, in caso d’inerzia di quest’ultimo.

Testo della norma e ruolo del giudice inducono lo scrivente a ritenere la soluzione negativa.

È noto, al riguardo, come la riforma abbia demandato la valutazione di convenienza economica della proposta di concordato al ceto creditorio, precludendola del tutto al G.D., deputato a delibare esclusivamente sulla ritualità della stessa: in sostanza, il G.D. non può più sindacare il merito - in senso amministrativo - e la convenienza di quanto proposto.

E se al giudice è precluso ciò, è logico ritenere come lo stesso non possa subentrare in caso d’inerzia del c.d.c., non potendo il G.D. effettuare alcuna valutazione in merito alla bontà della proposta concordataria e della sicurezza del soddisfacimento dei creditori, valutazione «naturalmente» rimessa ai relativi destinatari.

Tale scelta normativa è vieppiù avvalorata, rectius logicamente ribadita dall’aver previsto, dopo il parere del curatore (che, per incidens, autorevole dottrina ritiene debba essere positivo, pur in assenza di precisa statuizione, ai fini della prosecuzione), l’acquisizione del «parere favorevole» del comitato dei creditori: il dato testuale evidenzia, pertanto, la necessità che il comitato si esprima, di talché l’inerzia (ed, ovviamente, il parere negativo) si pone come fattore idoneo ad impedire il corso del procedimento.

In definitiva, il parere favorevole del c.d.c. è da qualificarsi come condizione di procedibilità della proposta, essendo obbligatorio e vincolante.

Non averlo espresso impone, pertanto, allo scrivente di prenderne atto, arrestando la procedura.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile la procedura di concordato fallimentare per il mancato parere favorevole del comitato dei creditori.


Testo Integrale