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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14657 - pubb. 06/04/2016.

Preliminare di compravendita di cosa futura, mancato completamento dei lavori nel triennio e decadenza ex lege della Concessione Edilizia


Tribunale di Agrigento, 29 Febbraio 2016. Est. Illuminati.

Contratto di Compravendita di bene immobile futuro - Omesso rispetto del termine triennale per il completamento dei lavori ex art.4 comma 4° Leg. Reg. Sic. N. 10/1977 - Decadenza ex lege del Titolo Edilizio - Sanzione della nullità ai sensi dell’art.40, 2°comma, della Legge 28/2/1985 n.47 - Illiceità della causa ex artt.1418 comma 2 e 1343 cod. civ. - Esclusione - Vendita di cose future - Nullità ex art.1472 cod.civ. per mancata venuta ad esistenza del bene - Esclusione


La sopraggiunta decadenza ex lege della Concessione Edilizia per mancato completamento dei lavori nel termine triennale di cui all’art.4, comma 4°, Legge Reg. Sic. N.10/1977, rende abusive le opere già realizzate ma non comporta anche la nullità del negozio preliminare di cui erano oggetto.

La nullità di cui all’art.40, 2°comma, Legge n.47/1985 sancisce un principio generale di nullità sostanziale che coinvolge anche i contratti preliminari di immobili irregolari dal punto di vista urbanistico ma presuppone che negozi siano illeciti sin dall’origine poiché aventi ad oggetto beni già esistenti alla data della stipula dell’atto. E’ impossibile, poi, l’applicazione analogica della nullità di cui all’art.1472 cod. civ. per mancata venuta ad esistenza della cosa, stante la diversità delle fattispecie. La vendita di cosa futura è infatti negozio ad effetto reale differito e soggetto alla condicio juris della sua venuta ad esistenza mentre il preliminare di cosa futura è contratto avente solo effetti obbligatori. (Francesco Camerino) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Francesco Camerino – Cancelliere Procura della Repubblica di Agrigento


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