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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14656 - pubb. 18/11/2015.

I crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del curatore devono essere accertati nell'ambito del fallimento


Cassazione civile, 18 Novembre 2010, n. 23353. Est. Didone.

Fallimento - Stato passivo - Principio di esclusività dell'accertamento del credito nelle forme di cui agli artt. 93 ss. legge fall. - Applicabilità ai crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del Curatore - Sussistenza - Possibilità di riconoscimento in assenza di contestazione - Sussistenza


Dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui alla L. Fall., art. 92, e segg.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.

A tale principio non si sottraggono i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del curatore, attesane la predicabilità in termini di costi della procedura, i quali sono assimilabili a quelli relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa (ai crediti, cioè, cosiddetti di massa, per i quali deve ritenersi consentita, in caso di mancata contestazione, l'adozione dello strumento del decreto de plano del giudice delegato L. Fall., ex art. 26, senza necessità di ricorrere al subprocedimento dell'ammissione allo stato passivo di cui all'art. 93, e segg. stessa legge), con la conseguenza che la relativa domanda giudiziale, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile, attesa la competenza esclusiva, in subiecta materia, del tribunale fallimentare (Sez. 1^, Sentenza n. 11379 del 11/11/1998; Sez. 1^, Sentenza n. 515 del 15/01/2003). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: "1.- La curatela del fallimento della s.r.l.

C.M.L. Carpenterie Meridionali Lauria ha proposto ricorso per cassazione - affidato a quattro motivi - contro la sentenza in data 14.4.2008 del Tribunale di Napoli che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di condanna del fallimento al risarcimento dei danni patiti da E.M. e da D.P.M. a seguito di sinistro stradale cagionato il (OMISSIS) dal conducente di un autocarro di proprietà della predetta società, dichiarata fallita sin dal 1997.

Gli intimati non hanno svolto difese.

2.- Con i motivi di ricorso (tranne l'ultimo, relativo alle spese) la curatela ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione deducendo che l'azione andava proposta dinanzi al Tribunale fallimentare nelle forme di cui alla L. Fall., art. 52, e segg. (primo motivo), che alla curatela contumace non era stata notificata l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale (secondo motivo) e che mancherebbe la motivazione sull'eccezione relativa alla circolazione del veicolo contro la volontà del curatore (terzo motivo).

3. - Appare manifestamente fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso alla luce del principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui alla L. Fall., art. 92, e segg.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie (Sez. 1^, Sentenza n. 1065 del 29/01/2002).

A tale principio non si sottraggono i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del curatore, attesane la predicabilità in termini di costi della procedura, i quali sono assimilabili a quelli relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa (ai crediti, cioè, cosiddetti di massa, per i quali deve ritenersi consentita, in caso di mancata contestazione, l'adozione dello strumento del decreto de plano del giudice delegato L. Fall., ex art. 26, senza necessità di ricorrere al subprocedimento dell'ammissione allo stato passivo di cui all'art. 93, e segg. stessa legge), con la conseguenza che la relativa domanda giudiziale, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile, attesa la competenza esclusiva, in subiecta materia, del tribunale fallimentare (Sez. 1^, Sentenza n. 11379 del 11/11/1998; Sez. 1^, Sentenza n. 515 del 15/01/2003).

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.".

p.2. Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni che la sorreggono e che conducono all'accoglimento del ricorso.

L'improponibilità originaria della domanda impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c.p.c..

Le spese processuali - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna gli intimati in solido a rimborsare alla curatela ricorrente le spese processuali che liquida, quanto al primo grado, in complessivi Euro 845,00, oltre spese generali e accessori di legge, quanto al grado di appello, in complessivi Euro 1.080,00, di cui Euro 400,00 per diritti e Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge e per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010