ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14655 - pubb. 14/10/2015.

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.f.


Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 2015, n. 16844. Est. Genovese.

Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Formazione dello stato passivo - Esame delle domande di insinuazione al passivo - Concentrazione presso un solo organo pubblico - Conseguenze - Applicazione della disciplina fallimentare relativa ai crediti prededucibili - Esclusione - Fondamento


Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della nuova previsione dell'art. 111-bis l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l'esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111-bis, comma 4, l.fall.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato ex art. 25 l.fall.. (massima ufficiale)

Il testo integrale