Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14653 - pubb. 17/02/2016

L'accertamento dei crediti prededucibili vantati nei confronti della massa è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 93 e seguenti l.f., sicché anche il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto esclusivamente nel fallimento

Cassazione civile, sez. VI, 10 Febbraio 2016, n. 2694. Est. Mercolino.


Fallimento - Accertamento del passivo - Crediti prededucibili - Tutela in sede di accertamento del passivo - Necessità - Anche se opposto in compensazione - Fondamento - Fattispecie



L'accertamento dei crediti prededucibili vantati nei confronti della massa è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 93 e seguenti l.fall., sicché anche il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto esclusivamente in sede fallimentare, deponendo in tal senso l'art. 111-bis, comma 1, l.fall., introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, il quale assoggetta espressamente alle modalità previste per l'accertamento del passivo i crediti prededucibili, con esclusione soltanto di quelli non contestati, per collocazione e ammontare, nonché di quelli sorti a seguito di provvedimento di liquidazione dei compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, evidenziando che la prededucibilità del credito opposto in compensazione al fallimento, derivante da una sentenza ex art. 2932 c.c. emessa in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, era stato oggetto di contestazione da parte del curatore). (massima ufficiale)


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