Ha natura prededucibile il credito per la bonifica di immobili acquisiti alla massa
Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 2013. Est. Didone.
Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Art. 111 legge fall. - Crediti per costi di bonifica di immobili acquisiti alla massa - Soddisfacimento in prededuzione in sede di riparto - Condizioni - Utilità per la massa - Sussistenza - Fondamento
Poiché l'avvenuta bonifica di immobili acquisiti alla massa fallimentare arreca un vantaggio a quest'ultima, escludendo che tali cespiti, in sede di liquidazione dell'attivo, vengano alienati gravati dall'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il credito per i corrispondenti costi si qualifica come prededucibile, sussistendone il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, oggi menzionato dall'art. 111 legge fall., da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando, così, la prededuzione un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. (massima ufficiale)