ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14652 - pubb. 07/10/2015.

Ha natura prededucibile il credito per la bonifica di immobili acquisiti alla massa


Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 2013. Est. Didone.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Art. 111 legge fall. - Crediti per costi di bonifica di immobili acquisiti alla massa - Soddisfacimento in prededuzione in sede di riparto - Condizioni - Utilità per la massa - Sussistenza - Fondamento


Poiché l'avvenuta bonifica di immobili acquisiti alla massa fallimentare arreca un vantaggio a quest'ultima, escludendo che tali cespiti, in sede di liquidazione dell'attivo, vengano alienati gravati dall'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il credito per i corrispondenti costi si qualifica come prededucibile, sussistendone il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, oggi menzionato dall'art. 111 legge fall., da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando, così, la prededuzione un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. (massima ufficiale)

Il testo integrale