Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14649 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 03 Marzo 2011. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Indennità di fine rapporto dovuta in prededuzione ex art.4 d.l. n. 414 del 1981 - Anticipo ai lavoratori dal Fondo di garanzia "ex lege" 297 del 1982 - Surroga dell'INPS - Concorso con credito del singolo creditore ammesso allo stesso titolo ed insinuato in proprio - Disciplina della rispettiva prededuzione - Criterio del "prior in tempore potior in jure" - Esclusione - Applicazione delle regole comuni di graduazione secondo le rispettive cause di prelazione - Configurabilità - Fattispecie



In tema di riparto nelle procedure concorsuali, in caso di concorso di più crediti egualmente ammessi in prededuzione - nella specie, l'uno, relativo al trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, riconosciuto per tale qualità ai sensi dell'equiparazione ai debiti d'impresa così disposta dall'art.4 del d.l. n. 414 del 1981 (conv. nella l. 544 del 1981) e gli altri, in capo all'INPS, gestore del Fondo di garanzia, a titolo di surroga per avere tale ente direttamente pagato altri lavoratori della medesima impresa, come consentito dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e solo dall'entrata in vigore di tale legge, quanto al medesimo T.F.R. non percepito - e qualora non risulti una completa capienza dell'attivo, non potendo tali debiti essere pagati a mano a mano che essi vengono a scadenza, trova applicazione la comune regola del riparto "pro quota" e per grado corrispondenti al rispetto delle rispettive cause di prelazione e del rango assegnato dalla legge a ciascun credito, secondo un principio già nel sistema e che la disciplina dell'art. 111-bis legge fall., non applicabile "ratione temporis", ha indicato come criterio ermeneutico di riferimento. (Principio affermato dalla S.C. relativamente ad una fattispecie - disciplinata dalla legge fallimentare nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5 - di riparto interno ad una procedura di amministrazione straordinaria "ex lege" n. 95 del 1979, nella quale correttamente il giudice del merito aveva escluso che il soddisfacimento dei predetti crediti prededucibili potesse avvenire alla stregua del criterio cronologico del "prior in tempore potior in jure"). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato