Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14622 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. III, 04 Marzo 2014, n. 5020. Est. Ambrosio.


Responsabilità civile - Padroni, committenti e imprenditori - In genere - Intermediario finanziario - Responsabilità del fatto del promotore finanziario - Condizioni - Nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e le mansioni del promotore - Condotta incauta determinante dell'investitore - Conseguenza



Ai fini della sussistenza della responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate occorre, ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito. Ne consegue che, ove l'investitore abbia incautamente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente, rendendo così possibile il fatto illecito di quest'ultimo, consistito nel compimento di indebite operazioni di bonifico, va esclusa la responsabilità dell'intermediario. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale