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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14616 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 21 Dicembre 1994. Est. Bibolini.

Esecuzione forzata - Vendita forzata - Effetti - Vizi della cosa - Esclusione della garanzia per vizi della cosa - Ambito di applicazione - Ipotesi di "Aliud pro alio" - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie


L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall'art. 2922, secondo comma, cod. civ. con riferimento alla vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi, si riferisce alle fattispecie previste dagli artt. da 1490 a 1497 cod. civ. (vizi della cosa e mancanza di qualità) e non riguarda quindi l'ipotesi di "aliud pro alio" tra bene oggetto dell'ordinanza di vendita e quello oggetto dell'aggiudicazione, configurabile sia quando la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza (ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale), sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta d'acquisto. (Nella specie era stato impugnato un provvedimento del tribunale fallimentare relativo alla comminazione della decadenza dell'aggiudicatario ex art. 587 cod. proc. civ. e la S.C., sulla base dell'esposto principio, ha annullato tale provvedimento, fondato sull'affermazione che la non edificabilità di un terreno - in ipotesi qualificato come edificabile nell'ordinanza di vendita - si traduce in un vizio della cosa non deducibile rispetto ad una vendita forzata). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Enrico ROSSI Presidente
" Pietro PANNELLA Consigliere
" Salvatore NARDINO "
" Vincenzo CARBONE "
" Gian Carlo BIBOLINI Rel. "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
S.R.L. S.V.I.T. - SVILUPPO IMMOBILIARE TOSCANO, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 37, presso lo studio dell'Avv. Elio Fazzalari chela difende unitamente all'Avv. Guglielmo Ciulli, giusta procura a margine del ricorso introduttivo. Ricorrente
contro
FALLIMENTO DELLA S.P.A. SERMIDE, in persona del curatore, autorizzato con provvedimento del giudice delegato in data 20 aprile 1990, elett. dom. in Roma, viale Angelico n. 92, presso l'Avv. Romano Vaccarella che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Celso E. Balbi in forza di mandato a margine del controricorso.
Controricorrente
avverso il decreto del Tribunale di Genova Sez. Fall.re emesso in data 8 febbraio 1990;
è presente, per il ricorrente l'Avv. Fazzalari che chiede l'accoglimento del ricorso, per il res. è presente l'Avv. Vaccarella che chiede il rigetto;
udita la relazione del consigliere Gian Carlo Bibolini;
sentito il P.M. dott. Viale il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 18 maggio 1989 il Giudice Delegato al fallimento della s.p.a. Sermide disponeva la vendita ad incanto di unità immobiliari in comune di Cecina, comprese nel patrimonio del fallimento, e costituenti i primi 4 lotti del Piano Particolareggiato deliberato e reso esecutivo dal Comune di Cecina, in attuazione del P.R.G., il 22 novembre 1985 (delibera n. 787).
Il 19 giugno 1989, all'incanto svoltosi davanti al Giudice Delegato, restava aggiudicataria la s.r.l. S.V.I.T. di Grosseto per il prezzo di L. 860.000.000, prezzo che avrebbe dovuto essere versato entro il 29 luglio 1989.
Con lettera del 25 luglio 1989 la S.V.I.T. denunciava la confusa situazione giuridica della lottizzazione oggetto d'asta, allegando una lettera pervenuta alla SVIT dalla Soprintendenza Archeologica di Firenze in risposta a richiesta di nulla osta edilizio del 19 luglio 1989.
In data 27 luglio 1989 il sindaco di Cecina comunicava al curatore che, a seguito di segnalazione della Soprintendenza Archeologica di Firenze, sarebbe stata convocata la Giunta per la revoca - annullamento del Piano Particolareggiato, ed il successivo 11 agosto 1989 comunicava che i rilievi della Soprintendenza suddetta avrebbero comportato l'annullamento del piano particolareggiato. Nel contempo il 28 luglio 1989 la s.r.l. S.V.I.T. aveva chiesto una proroga del termine per il versamento del prezzo, richiesta che non trovava accoglimento.
Contestualmente, il 28 luglio 1989 la s.r.l. S.V.I.T. depositava ricorso in opposizione ex art. 617-618 c.p.c. chiedendo che venisse dichiarata la nullità dell'ordinanza di vendita e l'invalidità, per errore essenziale, dell'offerta d'acquisto formulata dalla stessa S.V.I.T.; in detto giudizio si costituiva la curatela. Il 6 ottobre 1989 il Giudice delegato al fallimento dichiarava la decadenza della S.V.I.T. dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 587 c.p.c. e la confisca della cauzione.
Con successiva ordinanza in data 24 ottobre 1989 il giudice delegato disponeva la rivendita in danno che portava, all'incanto del 4 dicembre 1989, all'aggiudicazione a terzi per il prezzo di L. 390.000.000.
Con ricorso del 23 ottobre 1989 la S.V.I.T. proponeva reclamo avverso il decreto del giudice delegato in data 6-10-1989 (dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione) ex art. 26 L.F. e con separato ricorso chiedeva al G.D. la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di confisca della cauzione, istanza rigettata il 27 ottobre dal G.D. stesso.
Il reclamo era rigettato dal Tribunale di Genova con decreto 8 febbraio 1990.
In particolare il Tribunale, dopo avere rilevato la non revocabilità del provvedimento del giudice delegato per motivi di opportunità, essendo il provvedimento ex art. 587 c.p.c. un atto dovuto; dopo aver rigettato l'eccezione della curatela, secondo cui i motivi di legittimità dedotti dalla reclamante avrebbero dovuto essere delibati nella sede dell'opposizione agli atti esecutivi proposta, e ciò in quanto, a parere del Tribunale, l'aggiudicatario ben poteva esperire un'azione di cognizione ordinaria nei casi di vizi, non procedurali, ma intrinseci alla vendita forzata, quali quelli concernenti il bene oggetto di esecuzione, così come potevano essere denunciati detti difetti nel giudizio di reclamo davanti al collegio, trattandosi di lesione di diritti soggettivi nascenti dal provvedimento del G.D. preso ex art. 587 c.p.c.;
rilevata infine la tempestività del reclamo;
ciò premesso, il collegio riteneva che l'oggetto della doglianza della società reclamante era duplice incidendo sull'indeterminatezza dell'oggetto e sulla sua edificabilità.
Sul primo punto, peraltro, riteneva il collegio che la descrizione (catastale e non) del bene nell'ordinanza di vendita non desse luogo ad equivoco alcuno.
Sotto il secondo punto, riteneva il Tribunale che la supposta non edificabilità si traducesse in un vizio del bene che in una vendita contrattuale giustificherebbe un'azione redibitoria o quanti minoris. Peraltro, nella vendita forzata, a norma dell'art. 2922 c.c., deve escludersi detta tutela all'aggiudicatario cosicché il vizio, o la mancanza di qualità promessa, non è suscettiva di tutela giudiziaria.
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione la s.r.l. S.V.I.T. sulla base di un unico motivo; si costituiva con controricorso la curatela fallimentare della s.p.a. SERMIDE; entrambe le parti depositavano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 2922 c.c.. La s.r.l. S.V.I.T. sostiene che l'art. 2922 c.c. deve essere interpretato nel senso che se all'aggiudicatario non spetta l'azione di risoluzione per inadempimento, egli ben può esercitare l'azione di nullità e chiedere la restituzione del prezzo pagato. Erroneamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la situazione non fosse possibile oggetto di tutela giuridica alcuna.
Nella specie, sostiene, l'aggiudicatario fece l'offerta e partecipò alla fara sul presupposto che oggetto dell'incanto fosse un terreno edificabile, come tale qualificato nella stessa ordinanza di vendita e nella perizia del fallimento. L'accertata l'insussistenza di detta qualità ha attribuito alla S.V.I.T. il diritto di agire ex art. 2922 c.c..
Tale essendo il tema della decisione, quale devoluto in sede di legittimità dalla società ricorrente e quale emerge dal dibattito tra le parti, occorre innanzi tutto delineare come si articola la situazione controversa in relazione ad altre cause intercorrenti tra le parti, tutte originate dall'aggiudicazione di beni immobili avvenuta in sede di incanto fallimentare in data 19 giugno 1989, e dalle fasi esecutive dell'aggiudicazione.
In particolare, la s.r.l. S.V.I.T. ha segnalato di avere proposto separata azione ex art. 617 c.p.c., oggetto della quale è la decisione in ordine alla sussistenza, o no, dei requisiti essenziali enunciati nell'ordinanza di vendita nei beni oggetto dell'incanto, con la richiesta delle conseguenti pronuncie in ordine alla validità della vendita.
Con separato reclamo, e susseguente ricorso per cassazione, la s.r.l. S.V.I.T. ha impugnato il provvedimento di condanna al pagamento della differenza prezzo a seguito dell'incanto in danno, conseguito al mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione nei termini.
Con l'iter processuale giunto in questa fase processuale, invece, la s.r.l. S.V.I.T. ha impugnato il decreto 6 ottobre 1989 del giudice delegato che ha comminato la decadenza dell'aggiudicataria ai sensi dell'art. 587 c.p.c. e l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova, in sede di reclamo ex art. 26 L.F., in data 8 febbraio 1990. Sul reclamo la pronuncia del tribunale di Genova si articolava su tre punti, e cioè:
1) rigetto della richiesta di revoca del provvedimento di decadenza per motivi di opportunità in relazione alla pendenza dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., e ciò in quanto il provvedimento ex art. 587 c.p.c. era atto dovuto;
2) rigetto della richiesta di revoca per motivo di legittimità sul presupposto della dedotta indeterminatezza dell'oggetto, e ciò in quanto il bene era determinato con individuazione dei dati catastali;
3) rigetto della richiesta di revoca per differente motivo di legittimità, ancorato alla carenza del requisito dell'edificabilità del terreno oggetto di incanto (qualità suppostamente indicata nell'ordinanza di vendita), e ciò in quanto l'inedificabilità costituirebbe un vizio del bene atto a giustificare nella vendita contrattuale l'esperimento dell'azione redibitoria o della "quanti minoris", tutela che, peraltro, l'art. 2922 c.c. esclude per l'aggiudicatario nelle vendite all'incanto, per cui il vizio, o la mancanza della qualità promessa, non troverebbe tutela alcuna nella vendita all'incanto. Preliminarmente alla pronuncia sul punto, inoltre, il Tribunale, rigettando espressa eccezione della curatela, riteneva ammissibile il reclamo dinanzi al collegio, vertendosi in situazione di enunciata lesione di diritti soggettivi nascenti dal provvedimento del giudice delegato.
Il ricorso per cassazione coglie soltanto il punto sub 3) del provvedimento, autonomo rispetto agli altri due motivi, e, considerato che l'incidenza della situazione sulla lesione di diritti ha costituito oggetto di espressa pronuncia non impugnata sul punto, mentre la definitività del provvedimento emesso su reclamo ex art. 26 L.F. deriva dalla disciplina dall'art. 23 L.F., debbono ritenersi sussistenti i presupposti di decisorietà e di definitività per l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Nel merito il Tribunale di Genova si è limitato a richiamare la disciplina dell'art. 2922 c.c., nel suo riferimento alla fattispecie dell'art. 1490 c.c. senza, peraltro, considerare che la situazione denunciata dalla reclamante non concerneva un vizio del bene rientrante nella garanzia disciplinata dagli artt. da 1490 a 1496 c.c., ma la mancanza di una qualità (l'edificabilità) non solo suppostamente enunciata nell'ordinanza di vendita (e quindi costituente una delle condizioni essenziali della vendita ad incanto), ma altresì essenziale per la determinazione della funzione economica del bene e determinante sulla partecipazione alla gara. Sul punto giova ricordare l'indirizzo già espresso da questa Corte (Cass. 24 marzo 1981 n. 1698) secondo cui la disposizione del primo comma dell'art. 2922 c.c. non è applicabile al caso di mancanza di qualità della cosa che, avendo inciso in maniera determinante nella formazione del consenso dell'acquirente, si risolva in un vizio "del contratto", idoneo a determinarne l'annullamento.
Parzialmente sulla stessa linea logica si pone la sentenza Cass. 3 dicembre 1983 n. 7233, secondo cui se, successivamente al trasferimento, la cosa oggetto della vendita risulta essere diversa da quella sulla quale è caduta l'offerta dell'aggiudicatario, viene meno il nucleo essenziale e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa volontà dell'organo giudicante, conseguendone la sostanziale nullità della vendita ed il diritto dell'aggiudicatario a ripetere quanto indebitamente versato. Il fatto, inoltre, che nel caso considerato dalla citata sentenza l'alterità del bene trasferito emerga dopo il decreto di trasferimento, non è ostativo al fatto che la supposta nullità possa essere rilevata dopo l'aggiudicazione e prima del decreto di trasferimento nell'alternativa tra il bene indicato nell'ordinanza di vendita e quello realmente oggetto di aggiudicazione. Nel porre, quindi, una sostanziale distinzione in ordine all'estensione della disciplina dell'art. 2922 c.c., tra vizi della cosa e mancanza di qualità, occorre ricordare l'ulteriore indirizzo giurisprudenziale, secondo cui (sia pure al diverso fine della soggezione a termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c., ovvero allo svincolo da detto termini dell'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453) si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziale della cosa, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero qualora essa appartenga, per caratteristiche strutturali, ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di "aliud pro alio" qualora la "res tradita" sia completamente diversa da quella pattuita e si riveli del tutto inidonea ad assolvere alla naturale funzione economico e sociale della res vendita ovvero a quella particolare funzione che le parti abbiano assunto come essenziale e, quindi, a soddisfare in concreto i bisogni che determinarono l'acquirente ad effettuare l'acquisto, così degradandolo ad un oggetto diverso da quello pattuito (CC. 15 febbraio 1992 n. 1866; 10 dicembre 1991 n. 13268; 31 marzo 1987 n. 3093; n. 10616-90; 25 maggio 1971 n. 1521; 17 gennaio 1978 n. 206). Dando continuità e concretezza all'indirizzo giurisprudenziale richiamato, occorre puntualizzare che, ancorché la disciplina dell'art. 2922 c.c. coinvolga le fattispecie degli artt. da 1490 a 1497 c.c., ad essa resta tuttavia estranea l'ipotesi delle individuazione di un "aliud pro alio" tra il bene oggetto dell'ordinanza di vendita ed il bene oggetto dell'aggiudicazione, individuando la fattispecie estranea alla disciplina dell'art. 2922 c.c. non solo nell'ipotesi in cui la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, ma anche quando risulti del tutto compromessa la destinazione all'uso che nell'ordinanza di vendita sia stato preso in considerazione e che abbia costituito situazione determinante per l'offerta all'acquisto.
In questa situazione si porrebbe un problema di annullamento della vendita dall'aggiudicatario deducibile in giudizio. Nella complessa situazione derivante dalle impugnazioni avverso l'aggiudicazione del 19 giugno 1989, la questione ora individuata del 19 giugno 1989, la questione ora individuata è oggetto specifico della diversa causa di opposizione ex art. 617 c.p.c.. Poiché, peraltro, il Tribunale di Genova in sede di reclamo (nella linea giudiziaria che ha portato alla situazione in esame) ritenne di dovere affrontare incidentalmente la questione per farne derivare la soluzione in ordine al punto sopra individuato sub 3) della sua pronuncia, non po' rilevarsi che detta analisi sia stata incompleta e non coerente con le situazioni che il reclamante aveva dedotto in controversia.
Il Tribunale di Genova, quindi, quale giudice del rinvio, dovrà riesaminare la situazione ampliando l'accertamento incidentale alla sussistenza, o non, di un "aliud pro aliud", in applicazione del principio sopra enuncleato, rimanendo ovviamente nell'apprezzamento del giudice del merito qualunque indagine e valutazione di fatto inerente alla configurabilità in concreto di detta situazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Genova; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Roma 9 giugno 1993.