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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14615 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 23 Luglio 2007. Est. Ceccherini.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - Responsabilità - Fatti illeciti incidenti su beni del fallito estranei al patrimonio fallimentare - Azione risarcitoria - Distinzione dall'azione ex art. 38 della legge fall. - Prescrizione - Decorrenza dalla produzione del danno - Sospensione ex art. 2941 n. 6 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione


L'azione di risarcimento dei danni nei confronti del curatore del fallimento, derivante da fatti illeciti che non incidano sul patrimonio fallimentare, ma danneggino direttamente beni del fallito rimasti estranei alla procedura concorsuale, in quanto fondata sull'art. 2043 cod. civ. ed esercitabile anche dal fallito, si distingue dall'azione di responsabilità prevista dall'art. 38 della legge fall., ricollegabile invece alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico del curatore e spettante esclusivamente alla massa dei creditori; essa non è subordinata alla revoca dell'incarico ed alla presentazione del rendiconto, ma soggiace alla disciplina generale dell'azione aquiliana, anche in ordine al termine di prescrizione, il quale decorre dalla produzione del danno e non è soggetto a sospensione ai sensi dell'art. 2941 n. 6 cod. civ.: tale disposizione, infatti, riferendosi alle fattispecie di responsabilità nascente dall'amministrazione di patrimoni altrui, non è applicabile al rapporto in questione, non compreso nell'attivo fallimentare. (massima ufficiale)

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