Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14602 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Gennaio 2014. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Organi - Commissario liquidatore - In genere - Inesistenza della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e del decreto di liquidazione coatta amministrativa - Legittimazione sostanziale e processuale del commissario - Esclusione - Condizioni - Accertamento in via principale e con efficacia di giudicato - Necessità - Effetti - Decorrenza



Nel caso di ritenuta inesistenza della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e del conseguente decreto di messa in stato di liquidazione coatta amministrativa della società, la legittimazione sostanziale e processuale del commissario liquidatore può essere esclusa soltanto per effetto dell'accertamento - compiuto, in via principale, quanto meno tra la società "in bonis" ed il Ministero competente, con l'intervento dello stesso commissario - dell'avvenuta emissione in carenza di potere dei menzionati provvedimenti. Tale accertamento deve risultare da una sentenza passata in giudicato, la quale, traducendosi nell'affermazione dell'inesistenza giuridica della procedura concorsuale, comporta la cessazione dei poteri rappresentativi e gestionali spettanti al commissario, senza peraltro che il venir meno della legittimazione di quest'ultimo implichi l'inesistenza degli atti legalmente compiuti nell'ambito della procedura e nei rapporti con i terzi, operando la predetta declaratoria con efficacia "ex nunc". (massima ufficiale)