Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14599 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2002. .


Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Provvedimenti in materia fallimentare - Atto di gestione del curatore assunto come pregiudizievole alla massa dei creditori - Domanda di accertamento della personale responsabilità del curatore - Provvedimento di rigetto del giudice delegato in sede di reclamo "ex" art. 36 legge fall. - Ricorso al Tribunale - Decreto di rigetto - Ricorribilità in cassazione "ex" art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento



Il provvedimento del Tribunale fallimentare confermativo, in sede di ricorso ai sensi dell'art. 36 legge fall., del decreto con il quale il giudice delegato abbia rigettato l'istanza di accertamento della personale responsabilità del curatore per un comportamento di carattere processuale dedotto come pregiudizievole per la massa dei creditori, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost., essendo privo del carattere della definitività, stante la riproponibilità della questione in sede di approvazione del rendiconto del curatore "ex" art. 116 legge fall., atteso che il giudizio che si instaura ai sensi di quest'ultima disposizione in caso di mancata approvazione del conto del curatore può avere per oggetto anche l'accertamento delle personali responsabilità del curatore stesso per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato