Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14595 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 09 Settembre 2004, n. 18194. Est. Panebianco.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentare (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - Tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà di società fallita - Insorgenza del tributo dopo la dichiarazione di fallimento - Debito di massa prededucibile ex art. 111 legge fall. - Configurabilità - Conseguenze

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Attività fallimentari - Amministrazione - Obblighi del curatore - In genere - Beni soggetti a pubblica registrazione - Onere del curatore di notifica ai competenti uffici di estratto della sentenza dichiarativa di fallimento per la relativa annotazione - Inosservanza - Conseguenze - Tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà di società fallita - Obbligo di pagamento da parte del curatore - Sussistenza - Fondamento

Circolazione stradale - Veicoli - Tributi - Tassa di circolazione - Veicoli di proprietà di società fallita - Onere del curatore di notifica ai competenti uffici di estratto della sentenza dichiarativa di fallimento per la relativa annotazione - Inosservanza - Conseguenze - Obbligo di pagamento del tributo da parte del curatore - Sussistenza - Fondamento



In tema di fallimento, l'obbligo di pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà di una società fallita - tassa prevista dall'art. 5, commi trentunesimo e segg., del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53) -, qualora sia sorto dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce indubbiamente un debito di massa e, come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111 legge fall., il quale riguarda tutte le obbligazioni sorte appunto dopo la dichiarazione di fallimento e collegate alla gestione del patrimonio del fallito, nel quale certamente rientrano le autovetture anzidette, delle quali la curatela ha la disponibilità. Ne consegue che legittimamente il relativo credito tributario viene fatto valere, in caso di contestazione, in sede contenziosa con il procedimento previsto dagli artt. 98 e segg. legge fall. (massima ufficiale)

In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Pertanto, l'inosservanza di tale onere - rientrante nella gestione fallimentare - trasferisce al curatore l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà della società fallita (ma dei quali la curatela ha la disponibilità) finché la predetta annotazione non venga eseguita, atteso che, ai sensi dell'art. 5, commi trentunesimo e segg., del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53), il tributo in esame è dovuto per il solo fatto e finché il veicolo risulti iscritto presso il PRA, e che, in base all'art. 19 del D.L. medesimo, la perdita di possesso del veicolo per fatto del terzo, o la sua indisponibilità in conseguenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria o della P.A., fanno venir meno l'obbligo di pagamento per i periodi d'imposta successivi alla data di annotazione di tale evento. (massima ufficiale)


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