Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14592 - pubb. 01/07/2010

Il curatore ha l'onere di notifica della dichiarazione di fallimento agli uffici competenti

Cassazione civile, sez. I, 27 Ottobre 2006, n. 23264. Est. Di Amato.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Attività fallimentari - Amministrazione - Obblighi del curatore - In genere - Beni soggetti a pubblica registrazione - Dichiarazione di fallimento - Onere del curatore di notifica ai competenti uffici di estratto della sentenza - Compilazione di una nota di trascrizione - Necessità - Esclusione - Fondamento

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Attività fallimentari - Amministrazione - Obblighi del curatore - In genere - Beni soggetti a pubblica registrazione - Dichiarazione di fallimento - Notifica ai competenti uffici di estratto della sentenza - Effettuazione - Sufficienza - Omessa annotazione - Responsabilità del curatore - Esclusione



In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Tale adempimento non impone l'osservanza di tutte le disposizioni in tema di trascrizione, atteso che la sua funzione non è quella di rendere la sentenza di fallimento opponibile ai terzi, secondo lo schema della trascrizione degli atti prevista dal codice civile, né quella costitutiva propria della trascrizione del pignoramento immobiliare, ma soltanto quella di rendere conoscibile ai terzi la dichiarazione di fallimento che è già opponibile ad essi dal momento della sua emissione. Ne consegue che il curatore non è tenuto alla redazione di una nota di trascrizione, essendo sufficienti, per il raggiungimento dello scopo perseguito, gli elementi contenuti nell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento. (massima ufficiale)

Con riferimento all'obbligo del curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 88, secondo comma, legge fall., di notificare un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri, va esclusa ogni responsabilità del curatore qualora la Conservatoria abbia omesso di dar corso alla sua richiesta, non sussistendo a suo carico alcun obbligo di verificare l'adempimento dei doveri incombenti su altro ufficio, dalla violazione dei quali discende la eventuale responsabilità di quest'ultimo. Né rileva l'eventuale instaurarsi di una illegittima prassi delle Conservatorie che richiedano la presentazione di una nota di trascrizione da parte del curatore, sul quale incombe soltanto l'obbligo di cui alla disposizione sopraindicata, senza che il dovere di diligenza di cui all'art 38 legge fall. si estenda fino all'obbligo di attivarsi a tutela dei terzi in relazione non alla condotta propria, ma a quella di altri soggetti. (massima ufficiale)


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