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Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 2011. .
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - Responsabilità - Deposito delle somme afferenti alle attività di gestione in libretto bancario nominativo intestato alla procedura fallimentare - Indebiti prelievi da parte di terzi - Omessa custodia del libretto del fallimento - Responsabilità del curatore - Sussistenza
In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, l'intervenuta delega a terzi di custodia del libretto bancario intestato alla curatela e l'omissione di ogni controllo sulle relative operazioni bancarie costituiscono violazione del principio di in trasmissibilità delle funzioni di curatore e dell'obbligo di custodia del libretto; in tal caso, pertanto, eventuali indebiti prelievi da parte di terzi o di dipendenti della banca non costituiscono evento interruttivo del nesso di causalità tra la condotta negligente del curatore e l'evento dannoso. (massima ufficiale)