Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14567 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 29 Luglio 2011. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - In genere - Attivo fallimentare - Omologazione del concordato - Valutazione dei cespiti da parte del giudice - Contenuto - Finalità - Richiamo alla perizia allegata alla proposta concordataria - Ammissibilità - Stima inferiore a quella di C.T.U. - Irrilevanza - Condizioni



In tema di concordato fallimentare, la valutazione dei cespiti costituenti l'attivo fallimentare, demandata al giudice in sede di omologazione, non ha ad oggetto l'accertamento della convenienza della proposta, ma il controllo in ordine alla legittimità della procedura, sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti prescritti e della correttezza dell'informazione fornita ai creditori attraverso la relazione giurata ed i pareri richiesti dall'art. 125 legge fall., nonché la verifica delle condizioni approvate, nei limiti imposti dalla finalità di assicurare un ragionevole equilibrio tra la soddisfazione delle pretese dei creditori e la salvaguardia dei diritti del debitore. Tale equilibrio non può ritenersi compromesso dalla mera inferiorità della stima compiuta dall'esperto rispetto a quella effettuata dal c.t.u., quando il giudice tenga conto delle effettive possibilità di realizzo del valore del compendio immobiliare in caso di vendita forzata, in ossequio al disposto dell'art. 124, terzo comma, legge fall., secondo il quale il valore di mercato dei cespiti o dei crediti acquisiti all'attivo costituisce null'altro che un riferimento ai fini della determinazione di quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita, utile a consentire ai creditori, in sede di approvazione del concordato, e al giudice, in sede di omologazione, una valutazione in ordine alle possibilità di soddisfazione dei crediti. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato