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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14566 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 29 Luglio 2011, n. 16738. Est. Mercolino.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - In genere - Attivo fallimentare - Omologazione del concordato - Valutazione dei cespiti da parte del giudice - Contenuto - Finalità - Richiamo alla perizia allegata alla proposta concordataria - Ammissibilità - Stima inferiore a quella di C.T.U. - Irrilevanza - Condizioni

Procedimento civile - Giudice - Collegio - In genere - Immutabilità del collegio - Operatività - Dal momento dell'inizio della discussione della causa - Applicazione ai procedimenti in camera di consiglio - Fattispecie relativa a reclamo avverso decreto di omologazione di concordato fallimentare

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Comitato dei creditori - In genere - Irregolarità del parere del comitato dei creditori - Approvazione del concordato da parte dei creditori - Sanatoria

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - In genere - Relazione giurata ex art. 124, terzo comma, legge fall. - Omologazione - Mancanza - Deducibilità - Limiti - Poteri di valutazione dei beni da parte del tribunale - Ambito


In tema di concordato fallimentare, la valutazione dei cespiti costituenti l'attivo fallimentare, demandata al giudice in sede di omologazione, non ha ad oggetto l'accertamento della convenienza della proposta, ma il controllo in ordine alla legittimità della procedura, sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti prescritti e della correttezza dell'informazione fornita ai creditori attraverso la relazione giurata ed i pareri richiesti dall'art. 125 legge fall., nonché la verifica delle condizioni approvate, nei limiti imposti dalla finalità di assicurare un ragionevole equilibrio tra la soddisfazione delle pretese dei creditori e la salvaguardia dei diritti del debitore. Tale equilibrio non può ritenersi compromesso dalla mera inferiorità della stima compiuta dall'esperto rispetto a quella effettuata dal c.t.u., quando il giudice tenga conto delle effettive possibilità di realizzo del valore del compendio immobiliare in caso di vendita forzata, in ossequio al disposto dell'art. 124, terzo comma, legge fall., secondo il quale il valore di mercato dei cespiti o dei crediti acquisiti all'attivo costituisce null'altro che un riferimento ai fini della determinazione di quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita, utile a consentire ai creditori, in sede di approvazione del concordato, e al giudice, in sede di omologazione, una valutazione in ordine alle possibilità di soddisfazione dei crediti. (massima ufficiale)

Il principio secondo cui l'immutabilità del collegio, anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in più udienze, trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione della sentenza da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione, riguarda anche i procedimenti in camera di consiglio (tra i quali va annoverato quello di cui all'art. 131 legge fall. in tema di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare), nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore ma solo un relatore, con la conseguenza che non è vietata la sostituzione di uno o più componenti del collegio prima che abbia inizio la discussione, anche quando quest'ultima si svolga in un'udienza diversa da quelle destinate alla raccolta degli elementi da valutare ai fini della decisione. (massima ufficiale)

In tema di concordato fallimentare, l'intervenuta approvazione da parte dei creditori, ai quali spetta ogni valutazione di convenienza della proposta, determina la sanatoria di ogni irregolarità del parere reso dal comitato dei creditori, ivi compresa la mancanza di una succinta motivazione, che non ne comporta la inesistenza, ma soltanto una nullità relativa. (massima ufficiale)

In tema di concordato fallimentare, nella specie proposto da un terzo, la mancata proposizione di censure di ordine sostanziale in relazione alla formazione delle classi previste dalla proposta concordataria esclude l'interesse, da parte dei debitori opponenti, a far valere il vizio inerente alla mancata presentazione della relazione giurata di cui all'art. 124, terzo comma, legge fall., attinente alla valutazione dell'immobile del creditore ipotecario per il quale la proposta preveda il soddisfacimento non integrale, risultando che tale soggetto non ha presentato opposizione alla proposta ed ha, anzi, aderito ai pareri esposti dagli organi della procedura ed alla valutazione del cespite compiuta dal tribunale; il predetto vizio, infatti, può essere preso in considerazione soltanto nell'ambito della valutazione, demandata al giudice dall'art. 129, settimo comma, legge fall., in ordine alla praticabilità di alternative idonee ad assicurare una percentuale più elevata di soddisfazione dei crediti e sempre che sia stata approvata la proposta con il dissenso di una o più classi di creditori e risultino opposizioni dei creditori dissenzienti. (massima ufficiale)

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