Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14563 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1999. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Azione di responsabilità promossa dai commissari contro gli amministratori ed i sindaci - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Fondamento



Tra le cause da trattarsi nel periodo feriale, l'art. 92, comma primo della legge 742/69 (norma di stretta interpretazione, contenente una elencazione del tutto tassativa) non ricomprende quelle aventi ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dai commissari dell'amministrazione straordinaria nei confronti di amministratori e sindaci dell'impresa sottoposta alla procedura disposta ex D.L. 26/79, attesa la non assimilabilità di tale azione a quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti. Nè a diversa soluzione può condurre la prospettazione di una intrinseca "urgenza" delle cause di responsabilità promosse ex artt. 2393, 2394 cod. civ., atteso che l'art. 92 citato prevede, ancora, che la dichiarazione di urgenza delle cause la cui ritardata trattazione potrebbe arrecare un grave pregiudizio alle parti sia, pur sempre, oggetto di valutazione (e di conseguente dichiarazione) da parte del capo dell'ufficio giudiziario competente, ovvero del giudice istruttore o del collegio. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato