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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14556 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2008, n. 25977. Est. Salmè.

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - In genere - Fallimento - Azione di responsabilità esercitata dal curatore - Natura contrattuale - Conseguenze - Novità delle operazioni intraprese dopo lo scioglimento della società - Onere della prova - Spettanza - A carico dell'attore

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Organi - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Legittimazione del curatore - Natura contrattuale dell'azione - Conseguenze - Novità delle operazioni successive allo scioglimento della società - Onere della prova - Spettanza - A carico del curatore - Effetti


L'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 legge fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.; ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti; pertanto, l'onere della prova della novità delle operazioni intraprese dall'amministratore successivamente al verificarsi dello scioglimento della società per perdita del capitale sociale, compete all'attore e non all'amministratore convenuto. (massima ufficiale)

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