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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14550 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 2012. .

Responsabilità civile - In genere - Da contatto sociale - Configurabilità - Presupposti - Specifico obbligo di protezione verso i terzi - Necessità - Fondamento


La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 cod. civ. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico. (massima ufficiale)