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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14531 - pubb. 25/03/2016.

Limiti entro cui è ammissibile la moratoria ultrannuale dei creditori privilegiati nel concordato con continuità aziendale e loro ammissione al voto; autorizzazione a finanziamenti bancari con linee di credito auto liquidanti


Tribunale di Modena, 08 Febbraio 2016. Pres., est. Zanichelli.

Concordato preventivo – Continuità Aziendale – Dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati – Ammissibilità – Limiti

Concordato preventivo – Continuità Aziendale – Dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati – Voto – Misura

Concordato preventivo – Continuità aziendale a finanziamenti bancari tramite linee di credito auto liquidanti – Attestazione del miglior soddisfacimento dei creditori

Concordato preventivo – Scioglimento dei contratti pendenti – Contratti bancari di conto corrente, di affidamento con apertura di credito e di servizio di incasso e accettazione di effetti, documenti ed assegni


La dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati nel concordato con continuità aziendale è consentita solo laddove i tempi di pagamento non risultino più lunghi di quelli che sarebbero necessari nell’alternativa liquidatoria, circostanza questa che deve essere attestata nella relazione ex art. 161, comma 3, legge fall.

Non ci si può invece spingere fino al punto di dover accettare il principio, che sembra presente nella giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 10112 e 20388 del 2014 e n. 17461 del 2015), secondo cui l’entità del ritardo sarebbe discrezionalmente rimessa al debitore proponente, dal momento che si tratterebbe di soluzione suscettibile di prestarsi ad evidenti abusi. (Matteo Mengoni) (riproduzione riservata)

In caso di dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati, non è l’entità della perdita subita per il ritardato pagamento (ultrannuale) a determinare la misura del voto.

Dall’art. 177, comma 2, seconda parte e comma 3, legge fall. non consegue infatti il principio dell’equivalenza tra ammontare del pregiudizio inteso come danno economico e voto, in quanto quest’ultimo è espresso per l’intero credito degradato al chirografo e non per la parte di questo che non trova soddisfacimento nella proposta. In realtà ciò che si desume dalla normativa citata è che il voto è parametrato a quella parte di credito il cui regime ordinario muta per effetto dell’ingresso del debitore nella procedura di concordato.

Ne consegue che così come in caso di pagamento in percentuale del credito privilegiato il creditore vota per l’intera parte di credito degradata al chirografo, perché è quella parte nella sua interezza che può essere oggetto di pagamento parziale, mentre non vota per la parte in privilegio e coperta dal valore del bene, in quanto per questa non può che esservi prospettiva di pagamento integrale; alla stessa stregua il creditore privilegiato con privilegio capiente deve essere chiamato a votare per l’intero credito se la proposta prevede il suo pagamento oltre l’anno, in quanto è il regime giuridico dell’intero credito che muta per effetto del concordato, non essendo applicata la disciplina comune sulla scadenza delle obbligazioni, ma quella speciale dettata per il concordato; se la proposta ne prevede invece la soddisfazione in parte entro l’anno e in parte oltre tale termine, l’entità del voto è parametrata alla parte dilazionata oltre l’anno, posto che la moratoria infrannuale non prevede il voto per espresso dettato legislativo. (Matteo Mengoni) (riproduzione riservata)

Può essere accolta la richiesta di accesso al ricorso a finanziamenti bancari tramite linee di credito auto liquidanti, in continuità con quelli già accordati in via d'urgenza, qualora ne sia stata attestata la necessità e la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Può essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 169-bis legge fall., lo scioglimento di contratti bancari non funzionali alla continuità aziendale così come delineata nel piano concordatario. (Nel caso di specie, è stato autorizzato lo scioglimento di contratti di conto corrente, di affidamenti con apertura di credito e di servizio di incasso e accettazione di effetti, documenti ed assegni). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Matteo Mengoni, Avv. Sergio Fulco, Davide Cognolato


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