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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14505 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Torino, 10 Febbraio 2016. .

Clausola arbitrale – Inserita in un contratto azionato dal curatore fallimentare – Opponibilità al Fallimento – Sussiste – Necessità di subentro del Fallimento nel contratto – Non sussiste


Non vi è, in linea di principio, incompatibilità tra fallimento e cognizione arbitrale; la vis actractiva del foro fallimentare non si estende anche alle azioni che già si trovino nel patrimonio del fallito all’atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere eseguite dall’imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito; in sintesi, la clausola arbitrale è opponibile al curatore del fallimento qualora egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola compromissoria (cfr. in tal senso: Cass. Sez. I, 17 aprile 2003 n. 6165).
Non rileva la circostanza che il Curatore non sia subentrato nel contratto né vi abbia dato esecuzione, se il Fallimento ha comunque fatto valere una pretesa che trova la propria origine e giustificazione nel contratto.
La clausola compromissoria che accede al vincolo negoziale da cui derivano le pretese azionate conserva piena efficacia anche nei confronti del curatore giacché,  diversamente opinando, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui pure chiede l’adempimento. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)