Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14491 - pubb. 22/03/2016

Cessione azienda, amministratore unico non autorizzato dall’assemblea dei soci, sostanziale modifica dell’oggetto sociale e annullabilità

Tribunale Piacenza, 14 Marzo 2016. Est. Gabriella Schiaffino.


Cessione azienda - Amministratore unico non autorizzato dall’assemblea dei soci - Sostanziale modifica dell’oggetto sociale - Annullabilità dell’atto



La cessione di azienda costituente attività esclusiva della società a responsabilità limitata a seguito di iniziativa autonoma dell’amministratore unico determina, indipendentemente da qualsivoglia indagine sull’elemento soggettivo del cessionario una sostanziale modifica dell’oggetto sociale che può essere assunta esclusivamente a seguito di delibera autorizzativa da parte dell’assemblea dei soci ai sensi della previsione di cui all’art 2479, comma 2, n. 5 c.c.

La disposizione indicata integra un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza generale degli amministratori di s.r.l. con conseguente carenza di competenza funzionale dei medesimi che abbiano operato in violazione di esso;
detta disposizione ha un ambito di operatività e una ratio del tutto distinta dalle differenti ipotesi di abuso di rappresentanza per eccesso di potere, ipotizzabile con riferimento alla previsione di cui all’art 2475-bis c.c., dato che la violazione dei limiti legali inderogabili al potere di rappresentanza dell’amministratore presuppone che l’atto dispositivo determini conseguenze permanenti non circoscritte ad una singola operazione, incidendo sulla destinazione stessa del capitale di rischio della società.

Ai fini di un giudizio di abuso dei poteri di rappresentanza la condotta dell’amministratore, che abbia travalicato i poteri gestori a lui conferiti, deve essere verificata secondo un criterio comparativo di strumentalità diretta o indiretta dell’atto rispetto all’oggetto sociale da realizzare, mentre nell’ipotesi di violazione della previsione di cui all’art 2479, comma 2, n. 5 c.c. occorre verificare in concreto se l’operazione non autorizzata abbia modificato il capitale di rischio investito nell’attività sociale che ne venga snaturata e svuotata. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del dott. Gianluigi Morlini


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