Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14431 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 2016. .


Scissione societaria - Responsabilità solidale nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto - Determinazione della misura della garanzia patrimoniale - Esclusione - Determinazione della misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie della scissione - Responsabilità dell'intero debito della società cui il debito è trasferito o mantenuto - Responsabilità delle altre società nei limiti della quota di loro spettanza



Il limite, previsto dall'articolo 2506-quater, comma 3, c.c. del "valore effettivo del patrimonio netto" assegnato o rimasto alla società escussa, definisce la misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie della scissione e non la misura della garanzia patrimoniale prestata dal debitore; ne consegue che ciascuna delle società risultanti dalla scissione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo consolidato, ma solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto ne risponde per intero, mentre le altre società ne rispondono solo nei limiti della quota di loro spettanza su quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori, per cui è effettivamente possibile affermare che la norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali e non certo ad accrescerle. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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