Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14372 - pubb. 01/07/2010

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Appello Bologna, 24 Dicembre 2015. .


Concordato preventivo – Declassamento in chirografo del credito di rivalsa iva ex art. 2758 c.c. – Perizia di stima ex art. 160 secondo comma l. fall. – Necessità – Esclusione – Condizioni – Giacenze di beni sui quali insiste il privilegio non identificati né identificabili – Sufficienza



E’ legittima la proposta che declassa a chirografo i crediti da rivalsa iva senza alcuna relazione ex art. 160 secondo comma l. fall. ove la proponente ritenga insussistenti i presupposti di fatto necessari per il riconoscimento del privilegio in quanto le giacenze di magazzino risultano costituite da beni non identificati né identificabili, attesa dunque la carenza delle condizioni per procedere ad alcuna relazione giurata. Ai fini del riconoscimento del privilegio di rivalsa iva, è dunque necessario che il bene sia presente nel patrimonio del debitore e riferibile alle fatture non pagate e non a precedenti cessioni. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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