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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14368 - pubb. 09/03/2016.

Applicazione del D.L. 83/2015 alla nuova domanda di concordato preventivo


Tribunale di Asti, 11 Febbraio 2016. Est. Teresa Maria Francioso.

Concordato preventivo – Nuova proposta – Integrazione o modificazione della proposta originaria – Differenze

Concordato preventivo – Nuova proposta – Disciplina applicabile


Anche in assenza di una preventiva ed esplicita rinuncia della domanda originaria, integra gli estremi della nuova proposta di concordato, e non già della mera modificazione o integrazione, la proposta che preveda per la prima volta elementi del tutto nuovi quali la formazione di classi, l’ingresso di un garante, la soddisfazione mediante datio in solutum, la costituzione di una newco, l’assegnazione del bene in leasing, la diversa percentuale offerta ai chirografari. (Studio legale prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati) (riproduzione riservata)

Si applicano le disposizioni di cui al d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015, n. 132, alla nuova domanda di concordato preventivo, proposta successivamente alla sua entrata in vigore, anche laddove la domanda originaria sia stata introdotta nel periodo anteriore alla novella legislativa. (Studio legale prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati) (riproduzione riservata)

Segnalazione dello Studio legale prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati


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