Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14291 - pubb. 01/03/2016

Natura definitiva e impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. della pronuncia di inammissibilità del concordato preventivo quando non venga contestualmente dichiarato il fallimento

Cassazione civile, sez. I, 23 Febbraio 2016, n. 3472. Est. Ragonesi.


Concordato preventivo - Provvedimento di omologazione - Impugnazione con ricorso straordinario ex articolo 111 Cost. - Questione di ammissibilità - Natura definitiva del provvedimento - Questione di massima particolare importanza - Rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione



La Prima sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se sia opportuno precisare il concetto di definitività del provvedimento che pronuncia l'inammissibilità della proposta concordataria in relazione alla circostanza se detta definitività sussista anche qualora l'impugnazione avverso la pronuncia in questione verta su vizi del procedimento concordatario in sé che non investono direttamente la proposta in quanto tale, essendo a ciò connessa l'ulteriore questione se il proponente possa ripresentare la medesima proposta concordataria o debba presentarne comunque una diversa; in detta ipotesi, la Corte si chiede se corrisponda al principio costituzionale del giusto processo imporre al richiedente il concordato di presentare una nuova domanda, dando così corso ad una nuova ulteriore procedura, gravosa quanto a tempi e costi, quando in sede di ricorso per cassazione sarebbe possibile decidere in ordine alla esistenza o meno del prospettato vizio di carattere procedimentale e definire così la questione.

In tale contesto, [si legge nell'ordinanza] potrebbe apparire opportuna una valutazione comparativa delle diverse ipotesi di cui agli articoli 162, 173, 179 e 180 legge fall. in relazione alle diverse fattispecie concrete che, in assenza di dichiarazione di fallimento, potrebbero dar luogo al ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost.

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile il concordato preventivo per mancato raggiungimento delle maggioranze, deducendo la nullità del voto espresso da un creditore perché manifestato e comunicato da soggetti non legittimati e non nelle forme previste dall'articolo 174 legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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