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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14252 - pubb. 24/02/2016.

I pagamenti non autorizzati comportano la revoca del concordato solo se pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta


Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2016. Est. Magda Cristiano.

Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex articolo 173 l.f. - Partecipazione del creditore - Condizioni - Limiti

Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex articolo 173 l.f. - Partecipazione necessaria del creditore - Esclusione

Concordato preventivo - Direzione della procedura da parte del giudice delegato - Esclusione - Potere di autorizzazione per il compimento di determinati atti - Giustificazione - Atti che potrebbero incidere negativamente sul patrimonio del debitore o incompatibili con il piano concordatario

Concordato preventivo - Criterio della migliore soddisfazione dei creditori - Clausola generale applicabile a tutte le tipologie di concordato - Regole di scrutinio della legittimità degli atti compiuti dal debitore - Atti non autorizzati - Revoca e valutazione del disvalore oggettivo dell'atto non autorizzato - Valutazione della migliore soddisfazione dei creditori - Fattispecie

Concordato preventivo - Pagamenti non autorizzati dal giudice delegato - Revoca ex articolo 173 l.f. - Presupposti - Frode ai creditori - Pregiudizio della possibilità di adempimento della proposta


L'interesse del creditore, il quale dalla soluzione concordataria ritiene di conseguire un soddisfacimento maggiore rispetto a quello conseguibile in caso di apertura della procedura fallimentare, legittima il creditore stesso a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa ai sensi dell'articolo 173, comma 2, legge fall. o ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio di impugnazione proposto in via principale dal fallito. Tale potere di azione va però riconosciuto al creditore sulla base della regola generale dettata dall'articolo 18, comma 1, legge fall., che attribuisce la legittimazione a "qualunque interessato", indipendentemente dal fatto che questi abbia partecipato all'istruttoria prefallimentare, e non già quale soggetto titolare di un proprio diritto, distinto da quello del debitore, da far valere nel subprocedimento che si instaura a seguito dell'iniziativa assunta dal commissario giudiziale ai sensi del primo comma dell'articolo 173 citato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il debitore ammesso al concordato, titolare della situazione giuridica di cui si controverte ed al quale unicamente può imputarsi la commissione degli atti di frode, è il solo effettivo destinatario della pronuncia e, in quanto tale, il solo soggetto cui va riconosciuta la qualità di parte necessaria nella fase del subprocedimento di cui all'articolo 173 legge fall. di revoca del concordato preventivo; i creditori, invece, non possono vantare alcun diritto alla prosecuzione del concordato, essendo solo portatori di un interesse mediato e indiretto alla pronuncia, interesse che non basta a qualificarli quali litisconsorti necessari del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'esercizio dell'impresa da parte del debitore ammesso al concordato preventivo non è più soggetto alla direzione del giudice delegato: ciò induce a ritenere che il potere di autorizzazione del giudice, tuttora contemplato dall'articolo 167, comma 2, legge fall., inerisca quegli atti che, per la loro rilevanza, potrebbero incidere negativamente sul patrimonio del debitore o risultare incompatibili con quelli eventualmente già previsti ai fini della realizzazione del piano, rispetto ai quali si giustifica il permanere delle esigenze della loro sottoposizione al controllo di legittimità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il criterio della migliore soddisfazione dei creditori (solo di recente espressamente codificato, sempre con specifico riguardo al concordato con continuità aziendale, oltre che dall'articolo 182-quinquies, comma 4, legge fall., anche nel primo comma del medesimo articolo, nonché nell'art. 186-bis), individua una sorta di clausola generale applicabile in via analogica a tutte le tipologie di concordato, ivi compreso quello meramente liquidatorio, quale regola di scrutinio della legittimità degli atti compiuti dal debitore ammesso alla procedura. Alla luce di tale criterio può agevolmente escludersi non solo che il compimento dell'atto non autorizzato conduca all'automatica revoca del concordato, ma anche che il disvalore oggettivo di tale atto (pregiudizio che esso arreca alla consistenza del patrimonio del debitore) sia ricavabile, sic et simpliciter, dalla violazione della regola della par condicio, essendo, per contro, ben possibile che il pagamento di crediti anteriori si risolva in un accrescimento, anziché in una diminuzione, della garanzia patrimoniale offerta ai creditori e tenda dunque all'obiettivo della loro migliore soddisfazione (si pensi, in via meramente esemplificativa, ai pagamenti di crediti di lavoro - che impedisce che sul capitale maturino ulteriormente interessi e rivalutazione monetaria - o ai pagamenti di utenze, eseguiti al fine di evitare l'interruzione dell'erogazione del servizio, di prestazioni di manutenzione, di spese legali sostenute per difendere i beni dalle pretese avanzate da terzi, che risultano volte, direttamente o indirettamente, conservare il valore del patrimonio aziendale, in modo da ricavarne un maggior prezzo in sede di liquidazione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto di autorizzazione del giudice delegato non comportano l'automatica revoca, ai sensi dell'articolo 173, ultimo comma, legge fall. dell'ammissione alla procedura, la quale consegue solo all'accertamento, che va compiuto dal giudice del merito, che tali pagamenti sono diretti a frodare le ragioni dei creditori, in quando pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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