Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14212 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Forlì, 08 Febbraio 2016. .


Periculum in mora – 671 c.p.c. – Crediti di fonte contrattuale non sopravvenienza fatti nuovi – Insussistenza 



Il periculum in mora, inteso come fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito, rispetto a crediti fondati su obbligazioni contrattuali presuppone la sopravvenienza di fatti nuovi tali da determinare la possibilità del venir meno delle garanzie patrimoniali sulle quali il creditore aveva potuto fare affidamento al momento dell’insorgere del rapporto obbligatorio. Solo in caso di una tale sopravvenienza è infatti possibile ritenere sussistente il timore di perdere la garanzia del soddisfacimento del credito. (Giovanni Cedrini, Francesca Corsano) (riproduzione riservata)