Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1420/2008p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Torino, 08 Ottobre 2008, n. 0. .


Opposizione e decreto ingiuntivo – Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cod. proc. civ. – Decreto inaudita altera parte – Esclusione –Instaurazione del contraddittorio – Necessità.



Non può provvedersi con decreto inaudita altera parte sull’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto proposta dall’opponente, in quanto l’art. 649 c.p.c. presuppone il contraddittorio con le parti; né può ritenersi applicabile il disposto dell’art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., in forza del generale richiamo di cui all’art. 669 quaterdecies c.p.c., in quanto, secondo l’orientamento della dottrina prevalente, meritevole di essere condiviso, il procedimento ex art. 649 c.p.c., pur avendo la funzione di assicurare che l’eventuale revoca del decreto ingiuntivo opposto possa successivamente avvenire senza che nel frattempo si determini un pregiudizio grave o irreparabile per l’istante, risulta disciplinato in modo assolutamente autonomo sulla base di una disposizione che rende incompatibile l’estensione delle norme sul processo cautelare uniforme. (edc)