Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14197 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Napoli, 22 Settembre 2015. .


Cancellazione di società già fallita in ipotesi di chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118 l.f. in ipotesi di ripartizione attivo e mancanza di attivo – Ratio della norma – Cancellazione di società fallita in ipotesi di chiusura del fallimento a seguito di concordato – Esclusione



Per il caso specifico della cancellazione di una società fallita dal registro delle imprese, la formalità è prevista esclusivamente dall’art. 118, comma 2 l.f. per le sole ipotesi di fallimento di una società chiuso ai sensi dell’art. 118, comma 1, nn. 3 e 4 l.f.
La scelta di legislatore (della riforma fallimentare del 2006), di prevedere la cancellazione dell’ente da parte del curatore e l’iscrizione camerale dell’evento solo in queste due ipotesi, si giustifica per il fatto che in entrambi i casi presi in considerazione dall’art. 118, alla chiusura del fallimento – comunque non completamente satisfattoria per i creditori – non residui alcun bene del patrimonio della fallita. E’ evidente che in tal modo la società si trovi nell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e, quindi, in una situazione liquidatoria; di più, con una liquidazione (concorsuale) già definita e conclusa.
Il legislatore non ha previsto l’iscrizione della cancellazione della società in ipotesi di chiusura del fallimento a seguito esecuzione di un concordato fallimentare. Ciò anche perché il piano concordatario può anche prescindere dalla cessione dei beni sociali ai creditori e, quindi, dall’azzeramento del patrimonio della società.
L’ordinamento non prevede un effetto legale di cancellazione a carico della società già fallita, derivante dalla definizione concordataria né, di conseguenza, il dovere di pubblicizzare l’evento.
L’ostensibilità ai terzi delle vicende della fallita, viene assicurata dalla prescrizione contenuta dall’art. 130 cit, a proposito dell’annotazione camerale del decreto di chiusura del fallimento per avvenuta esecuzione di un concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)