Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14191 - pubb. 17/02/2016

Dichiarazione di fallimento, trasferimento della sede all'estero e notifica al legale rappresentante

Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Gennaio 2016, n. 2201. Est. Didone.


Dichiarazione di fallimento - Cessazione dell’esercizio dell’impresa - Applicazione dell’articolo 10 L.F. all’ipotesi di trasferimento dell’impresa all’estero - Procedimento prefallimentare - Necessità di notificazione del ricorso al debitore intenzionalmente o colpevolmente irreperibile - Sussiste

Dichiarazione di fallimento - Cessazione dell’esercizio dell’impresa - Applicazione dell’articolo 10 L.F. all’ipotesi di trasferimento dell’impresa all’estero - Procedimento prefallimentare - Nullità della notifica nei confronti del sostituito - Sussiste - Necessità della rinnovazione della notifica nei confronti del nuovo amministratore - Sussiste



Va ribadito il principio per il quale nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. del 9 gennaio 2006, n. 5, 'ed al d.lgs. del 12 settembre 2007, n. 169, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza sia la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile (Sez. 1, n. 10954/2014, in una fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di revoca del fallimento di una società trasferita in Bulgaria che, nel procedimento ex art. 15 legge fall., non aveva ricevuto alcuna notifica, né in Italia né all'estero). (Vincenzo Cannarozzo) (riproduzione riservata)

Nel caso di trasferimento di una società all’estero con contestuale nomina di nuovo amministratore, la notificazione è da effettuarsi nei confronti di quest’ultimo, considerandosi nulla l’eventuale notificazione, una volta avvenuto il trasferimento, nei confronti del sostituito.
Tale nullità, in caso di mancata comparizione del debitore in sede prefallimentare, deve essere rilevata dal tribunale che ne dispone la rinnovazione. (Vincenzo Cannarozzo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Vincenzo Cannarozzo


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