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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14190 - pubb. 17/02/2016.

Il reclamo contro la sentenza di fallimento che contenga esclusivamente censure di rito è ammissibile solamente nel caso in cui i vizi denunciati comporterebbero la rimessione al primo giudice


Cassazione civile, sez. I, 09 Febbraio 2016, n. 2302. Est. Didone.

Dichiarazione di fallimento - Impugnazione - Deduzione di soli vizi di rito - Ammissibilità - Limiti


L'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento con la quale il reclamante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole è ammissibile solamente nel caso in cui i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli articoli 353 e 354 c.p.c.; nell'ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli articoli citati, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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