Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14174 - pubb. 16/02/2016

Risarcimento danni da cose in custodia nei centri commerciali di grandi dimensioni

Tribunale Chieti, 02 Febbraio 2016. Est. Ria.


Risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. – Centri commerciali di grandi dimensioni – Inapplicabilità della disciplina



La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all’art. 2051 cc, non si applica al proprietario-custode ogni qual volta sul bene, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto e di intervento su di essa (Cass. II^ nr. 13881/10).

Nei centri commerciali di grandi dimensioni l’estensione del bene e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi sono figure sintomatiche dell’impossibilità della custodia da parte del responsabile.

Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c. ai grandi centri commerciali, per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene.

In tali casi, dovrà applicarsi la regola generale di cui all’art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della anomalia del bene, fatto di per sé idoneo a configurare il comportamento colposo del proprietario-custode, su cui ricade invece l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. III^ nr. 15384/06, 5445/06 e 3651/06). (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Luca Rotondo


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