Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1411/2008p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Torino, 06 Novembre 2008, n. 0. .


Processo civile – Costituzione del convenuto – Decadenze e preclusioni – Domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.



Ai sensi dell’art. 167 c.p.c., coordinato con il successivo art. 171, 2° comma, c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall’art. 166 c.p.c. (bensì tardivamente), decade sia dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali sia dalla facoltà di proporre eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. La tempestiva costituzione in giudizio tramite comparsa di risposta rappresenta, pertanto, per il convenuto il primo ed ultimo momento utile per far valere qualsiasi difesa qualificabile come “eccezione processuale e/o di merito non rilevabile d’ufficio”. D'altronde, l’aver ancorato alla comparsa di risposta il rilievo delle eccezioni in senso stretto non può procurare alcuna menomazione del diritto di difesa del convenuto, anche perché con la Legge n. 263/2005 i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. sono stati ampliati (da 60 a 90 giorni se se l’atto va notificato in Italia, e da 120 a 150 giorni, se va notificato all’estero). (edc)