Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1410/2008p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Torino, 31 Ottobre 2008, n. 0. .


Sanzioni amministrative – Giudizio di opposizione ex art. 23 l. 689/1981 – Appello – Sentenza che non preveda condanna alle spese – Sospensione della provvisoria esecutorietà – Esclusione.



Nel giudizio in grado di appello avverso le sentenze di rigetto del Giudice di Pace ai sensi della Legge n. 689/1981 che non contengano alcuna condanna al pagamento delle spese processuali, non può essere disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della Sentenza appellata, posto che la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 cod. proc. civ. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di “condanna”, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un’esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura “costitutiva” che in quelle di mero “accertamento” (edc)