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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14078 - pubb. 29/01/2016.

Condizioni e prescrizione dell'azione di restituzione di quanto riscosso in base al concordato dichiarato risolto o annullato


Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2016, n. 509. Est. Ferro.

Concordato preventivo - Risoluzione - Fallimento - Restituzione di quanto riscosso in base al concordato risolto o annullato - Esonero - Condizioni - Limiti

Concordato preventivo - Risoluzione - Fallimento - Restituzione di quanto riscosso in base al concordato risolto o annullato - Prescrizione dell'azione


In caso di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall'articolo 140, comma 3, legge fall., in tema di concordato fallimentare - secondo il quale i creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre che si tratti di riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni alle quali essi non avevano diritto - sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione d'essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell'istituto, in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della par condicio creditorum e dell'ordine delle prelazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'azione volta a far dichiarare l'inefficacia dei pagamenti eseguiti in ragione del concordato preventivo risolto o annullato si prescrive nel termine di cinque anni, con la precisazione che quando detta azione viene esercitata dal curatore, il termine, questa volta di decadenza, sarà quello indicato dall'articolo 69-bis legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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