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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14005 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Bergamo, 22 Ottobre 2015. .

Pegno irregolare - Estinzione del credito - Operazione meramente contabile - Compensazione - Esclusione - Applicazione delle norme che regolano la realizzazione del pegno nel concordato preventivo e nel fallimento - Esclusione


Esistendo unicità (ovvero accessorietà) di rapporti tra pegno irregolare e credito a garanzia del quale esso è stato costituito, l'estinzione del credito è l'effetto di un'operazione meramente contabile, la quale resta fuori dall'ambito di operatività dell'istituto della compensazione, sicché devono ritenersi inapplicabili, in caso di fallimento o di concordato preventivo del debitore concedente, sia le disposizioni sulle modalità di realizzazione del bene costituito in garanzia in concorrenza della procedura concorsuale, sia la regola di cui all'articolo 53 legge fall., secondo la quale sono soggetti alla procedura di ammissione al passivo anche i crediti pignorati, sia, infine, i limiti di compensabilità dei debiti verso il fallito di cui all'articolo 56 legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)