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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13970 - pubb. 08/10/2015.

Vendita in sede fallimentare, errore relativo ad un elemento determinante dell'offerta di acquisto e aliud pro alio


Cassazione civile, sez. I, 14 Ottobre 2010, n. 21249. Est. Di Palma.

Fallimento - Liquidazione aell'attivo - Vendita di immobili -Decreto di trasferimento - Terreno edificabile - Prezzo di aggiudicazione corrispondente alla qualità accertata - Vendita forzata - Accertamento successivo della natura edificata del terreno - Ipotesi di "aluid pro alio" - Annullamento della vendita per errore - Legittimazione del curatore - Applicabilità dell'art. 2922 cod. civ. - Esclusione

Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio") - Decreto di trasferimento - Terreno edificabile - Prezzo di aggiudicazione corrispondente alla qualità accertata - Vendita forzata - Accertamento successivo della natura edificata del terreno - Ipotesi di "aluid pro alio" - Annullamento della vendita per errore - Legittimazione del curatore - Applicabilità dell'art. 2922 cod. civ. - Esclusione


In tema di vizi della cosa venduta, nell'ipotesi in cui il giudice delegato abbia emesso decreto di trasferimento d'immobile costituito da "terreno edificabile" che, invece, sia risultato, dopo la vendita forzata del bene, terreno "edificato" di valore notevolmente superiore al prezzo di aggiudicazione, ricorre l'ipotesi della vendita "aliud pro alio" trattandosi di un errore relativo ad un elemento determinante l'offerta di acquisto. Ne consegue la legittimazione attiva del curatore ad esercitare l'azione di annullamento ai sensi degli artt. 1427-1429 cod. civ., non essendo applicabile, all'ipotesi di vendita "aliud pro alio", l'art. 2922 cod. civ. che, pur riguardando anche la vendita disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, esclude la garanzia solo per gli altri vizi della cosa nella vendita forzata. (massima ufficiale)

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