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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13935 - pubb. 02/09/2015.

Effetti della mancata partecipazione all'adunanza dei creditori nel concordato preventivo


Cassazione civile, 12 Novembre 1993, n. 11192. Est. Catalano.

Concordato preventivo - Approvazione - Voto - Adesioni alla proposta - In genere - Elenco predisposto dal commissario giudiziale - Creditore indicato come chirografario per l'intero credito - Adesione successiva alla proposta di concordato - Limitazione del voto alla parte di credito ritenuta dal creditore chirografario - Inammissibilità


Nella procedura di concordato preventivo, ai creditori che non hanno partecipato all'adunanza prevista dagli artt. 174 e segg. legge fall. per la deliberazione sulla proposta di concordato è consentita l'adesione successiva (art. 178, comma quarto, legge fall.) soltanto in relazione al credito risultante dalla delibazione sommaria effettuata dal giudice delegato nella stessa adunanza ai fini dell'ammissione provvisoria, mentre è preclusa un'ammissione parziale. Pertanto, qualora il creditore indicato come chirografario per l'intero credito nell'elenco predisposto dal commissario giudiziale dichiari di limitare il proprio voto alla parte di credito da lui ritenuto chirografario, escludendo la parte ritenuta privilegiata, l'adesione va considerata per l'intero ammontare del credito provvisoriamente ammesso. (massima ufficiale)

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