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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13862 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Monza, 27 Ottobre 2015. .

Privilegi - Prestatore d'opera intellettuale - Intervento della Corte costituzionale - Estensione del privilegio a tutti i prestatori d'opera anche non intellettuale svolta in modo autonomo


In seguito all'intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza 29 gennaio 1998, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis c.c. nella parte in cui limita il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale, il privilegio in esame si estende a tutte le attività riconducibili al tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. e, quindi, anche ai prestatori d'opera di carattere non intellettuale svolta in modo autonomo. Pertanto, il riferimento normativo per l'individuazione delle attività protette non è più limitato agli artt. 2229 e 2230 c.c., ma è costituito dall'art. 2222 c.c., il quale regola il contratto d'opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo in quanto numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.); di conseguenza i crediti di chi si è obbligato a compiere un'opera o un servizio, che richieda o non attività intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente godono del privilegio di cui all'art.  2751-bis n. 2 c.c., sempre che il rapporto da cui nasce il credito non sia inquadrabile in altra fattispecie tipica di lavoro autonomo. In sostanza, ai fini dell'attribuzione del privilegio, non è più necessario accertare che l'attività espletata rientri in una prestazione di carattere intellettuale, ma occorre valutare: i) se questa sia riconducibile ad una forma di lavoro autonomo; ii) se rientri in una figura tipica contrattuale; iii) se sia riconducibile alla persona del prestatore o sia prestata in forma di impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)