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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13852 - pubb. 16/12/2015.

Ai fini del riconoscimento ai crediti dell'avvocato del privilegio ex art. 2751-bis c.c. è irrilevante il limite del biennio anteriore


Tribunale di Monza, 27 Ottobre 2015. Est. Nardecchia.

Compenso dell'avvocato - Natura unitaria della prestazione - Segmentazione in singoli atti o fasi - Esclusione - Riconoscimento all'avvocato del privilegio ex articolo 2751 bis c.c. - Biennio anteriore - Irrilevanza


Il giudice chiamato alla liquidazione del compenso dell'avvocato non può segmentare la prestazione nei singoli atti oppure per fasi: l’unitarietà della liquidazione è, infatti, una logica conseguenza dell’onnicomprensività del “compenso” a sua volta discendente dall’inscindibilità della prestazione professionale.

La parcellizzazione dell'attività professionale dell'avvocato, articolata in distinte fasi, costituisce, infatti, solo una regola per la determinazione del compenso, la quale conserva, comunque, il suo carattere unitario al pari della stessa attività, carattere unitario ed inscindibile della prestazione dal quale consegue la mancanza di liquidità e di esigibilità del diritto al compenso, l'impossibilità di determinarlo prima del completo espletamento del mandato professionale o della sua definizione per altre ragioni; in sostanza, poiché la determinazione del compenso non può prescindere da una valutazione globale dell'attività svolta, non è possibile ritenere dovuta la retribuzione del professionista prima del completamento della prestazione.

L'adempimento dell’obbligazione a carico del professionista chiamato a rappresentare e difendere la parte in giudizio si realizza o con il compimento dell’ultimo atto nel processo, con riferimento a ciascun grado di giudizio, oppure con la cessazione dell’incarico.

Del resto, a ben vedere, la considerazione del compenso come unitario corrispettivo di una prestazione professionale, valutata complessivamente, è il criterio che è stato seguito dalla Suprema Corte sia per la liquidazione di onorari maturati a conclusione di cause, nelle quali si sono succedute tariffe diverse (la tariffa applicata è stata quella vigente nel momento in cui si è esaurita la prestazione professionale: ex multis Cass., I, 3 agosto 2007, n. 17059), sia nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare oggi vigente (sulla liquidazione dei compensi a seguito dell’abrogazione delle tariffe si veda la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, sentenza del 12 ottobre 2012, n. 17406 e la sentenza gemella n. 1705).

In definitiva ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c. ai crediti dell’avvocato, il limite del biennio sostanzialmente scompare, non essendo più ipotizzabili retribuzioni relative a prestazioni professionali che maturano di volta in volta nel momento in cui l'attività cui esse si riferiscono viene espletata, dato che il diritto al compenso sorge al momento della cessazione della prestazione e tale compenso deve  ritenersi integralmente privilegiato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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