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Tribunale di Massa, 29 Luglio 2015. .
Concordato preventivo – Possibilità di integrazione ex art. 162 comma 1 – Limiti
La facoltà di emendamento prevista dall’art. 162 comma 1 deve intendersi limitata all’integrazione del piano già compiutamente depositato e alla produzione di documenti nuovi, da intendersi tali solo quelli diversi ed ulteriori rispetto a quelli annoverati dall’art. 161, non essendo, invece, ammissibile l’attività surrettiziamente finalizzata a supplire a deficienze o lacune dei documenti da allegare alla domanda. (Paolo Martini) (riproduzione riservata)