Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1384 - pubb. 10/11/2008

Estensione del fallimento al socio e termine dell'anno

Cassazione civile, sez. I, 01 Luglio 2008, n. 17953. Est. Panzani.


Fallimento – Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile – Conseguenze – Termine dell’anno – Applicabilità – Esclusione.



Il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 cod. civ., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 cod. civ., tende a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento della società impedisse la dichiarazione di fallimento del socio ai sensi dell'art. 147 legge fall.). (fonte: CED, Corte di Cassazione)



 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dott. F. R., liquidatore giudiziale ex art. 2275 c.c. della casa di cura Villa M. Grazia di Grazia M. e Ventura M., società di fatto in liquidazione, chiedeva al Tribunale di Roma la dichiarazione di fallimento della società e dei soci. A tale istanza si aggiungevano quelle, successive di molti altri creditori (Stifani I., Niro G., forte anna, la Kasme Radiologia s.r.l. e numerosi altri). Con sentenza del 30.3.1995 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della società di fatto "Casa di Cura M. Grazia", nonché di M. Ventura e respingeva la domanda volta ad ottenere il fallimento anche di F. Alessandro e dei suoi figli minori Antonio e Dario.

Avverso detta decisione proponeva opposizione la Ventura M., chiedendo la revoca del proprio fallimento e, in subordine, la sua estensione anche ai F.. Con sentenza del 13 giugno 1996 il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione e, sull'appello della Ventura M., la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 2082/1999, in parziale accoglimento del gravame, rimetteva gli atti al Tribunale di Roma per la dichiarazione di fallimento anche di F. Alessandro, quale socio di fatto della Casa di Cura insieme alla Ventura M., già dichiarata fallita.

Con successiva sentenza, del 2.12.1999 il Tribunale si adeguava a questa decisione, dichiarando il fallimento anche del F., che proponeva opposizione per motivi di rito e di merito, mentre la Ventura M., costituitasi in giudizio, ne chiedeva il rigetto, contrastata anche dagli altri litisconsorti, che aderivano alle richieste del F..

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10.10.2000, escluso che il F. a. potesse essere considerato socio di fatto, ne revocava il fallimento.

Su appello della Ventura M. la Corte di appello di Roma con sentenza 15.12.2003, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l'opposizione proposta dal F. a., compensando tra le parti le spese del grado. Osservava la Corte di merito che l'opposizione era ammissibile, non essendo preclusa dal fatto che la Corte di appello si fosse già pronunciata in merito nell'ambito del giudizio di opposizione al proprio fallimento proposto dalla Ventura M., giudizio nel quale quest'ultima aveva anche chiesto, in subordine, l'estensione del fallimento al F. a. ed ai suoi figli. L'accoglimento da parte della Corte di appello delle censure della Ventura M. alla mancata estensione del fallimento al F. a. e la restituzione degli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento dovevano essere considerati, a prescindere dall'intestazione del provvedimento pronunciato dalla Corte, atto di accoglimento di reclamo ai sensi della L. Fall., art. 22. Nel merito secondo la Corte d'appello il F. a., nominato amministratore della società di fatto in forza di apposita procura rilasciata dalle sorelle Ventura, aveva continuato ad ingerirsi nella gestione della società anche dopo la morte della moglie Grazia M., sorella della Ventura M., e la nomina di due successivi amministratori giudiziali della clinica, in aspro contrasto con la cognata che voleva riprendere la gestione in proprio dell'attività, liquidando gli eredi della sorella cioè il F. a. ed i suoi due figli.

La Corte enumerava gli atti di gestione compiuti dal F. a., aggiungendo che questi in numerose occasioni si era qualificato come socio di fatto e che sussisteva l'affectio societatis, in presenza di così tanti atti di gestione della società.

Inoltre, e tale rilievo superava ogni questione, la società di fatto risultava dalla partecipazione del F. a. all'accordo del 7 ottobre 1989 con cui i F., padre e figli, e la Ventura M. avevano concordato di dividersi provvisoriamente la gestione della clinica sino a che non fossero state definite le cause tra di essi pendenti. Dal 17.10.1989 vi era, oltre alla cogestione di fatto, anche la volontà, espressa per iscritto dalle parti, di partecipare concordemente alla società e di amministrarla.

Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il F. a. articolando sei motivi. Resiste con controricorso la Ventura M.. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Con la memoria, a seguito della morte del ricorrente, si sono costituiti gli eredi F. Antonio e F. Dario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 19. Osserva che l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il fallimento del F. a. era stato proposto dalla Ventura M. a ciò non legittimata non essendo ne' creditrice istante nei riguardi del F. a. ne' curatore del Fallimento.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 22. Osserva che la Corte d'appello ha ritenuto che l'opposizione proposta dalla Ventura M. contro la sentenza del Tribunale che dichiarava il suo fallimento e respingeva l'istanza di estensione ai F., tra cui il F. Alessandro, opposizione accolta dalla Corte di appello con rimessione degli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento del F. a., aveva valore di reclamo L. Fall., ex art. 22. Da tale qualificazione operata dalla Corte di merito discenderebbe che il giudice di appello avrebbe avuto il dovere di affrontare d'ufficio la questione della legittimità dell'accoglimento del reclamo e della successiva dichiarazione di fallimento essendo, al momento dell'opposizione da parte della Ventura M., decorsi i termini per la proposizione del reclamo stesso.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione della L. Fall., artt. 10 e 147. Nel dichiarare il fallimento in estensione del F. a. quale socio di fatto della s.d.f. Casa di Cura Villa Grazia il Tribunale dapprima e la Corte di appello poi non si sarebbero avveduti che ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale 12.3.1999, n. 11, e 21.7.1999, n. 319, il fallimento non poteva essere dichiarato decorso l'anno dallo scioglimento del rapporto sociale, intervenuto in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società.

Con il quarto motivo parte ricorrente deduce il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata. Affermando che l'esistenza della società di fatto discendeva dalla partecipazione del F. a. all'accordo dell'ottobre 1989 con il quale i tre F. e la Ventura M. avevano deciso di gestire insieme la clinica, la Corte di merito avrebbe fatto affermazione in contrasto con quanto accertato dal Tribunale che aveva dichiarato il fallimento della Ventura M., senza che tale statuizione fosse stata impugnata dalla Ventura M., sì che su di essa si era ormai formato il giudicato. Di qui il lamentato vizio di ultrapetizione.

Con il quinto motivo il F. a. deduce ancora, sempre riguardo alla circostanza ora illustrata il difetto e la contraddittorietà della motivazione perché la prova decisiva della partecipazione del F. a. alla società di fatto sarebbe stata tratta da una circostanza a lui non riferibile, non avendo egli partecipato all'accordo spartitorio del 7 ottobre 1989.

Con il sesto motivo parte ricorrente deduce ulteriore incongruità e contraddittorietà della motivazione. L'accordo del 7 ottobre 1989, posto a fondamento della prova della partecipazione del F. a. alla s.d.f. non era stato ritenuto sufficiente dalle pregresse decisioni a provare la partecipazione dei figli del F. a. alla società, pur essendo essi stati pacificamente parti dell'accordo. Di qui la contraddittorietà della decisione della Corte di porre l'intervento del F. a. a prova della sua qualità di socio, a prescindere dal rilievo che l'accordo divideva la gestione della clinica tra i soci, sì che aveva carattere spartitorio e non poteva provare l'esistenza della società di fatto.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La legittimazione della Ventura M., che era parte del giudizio avanti al Tribunale di Roma, a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione a dichiarazione di fallimento del F. a. discende dalla sentenza della Corte costituzionale 28.5.1975, n. 127, che ha accolto la questione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 147 nella parte in cui non ammetteva la legittimazione del fallito, e dunque anche del socio fallito, a chiedere l'estensione del fallimento agli altri soci, legittimazione oggi espressamente affermata dal nuovo testo della L. Fall., art. 147, comma 4,.

È evidente che da tale legittimazione discende anche la legittimazione ad impugnare la sentenza che abbia accolto l'opposizione avverso la sentenza di estensione, sotto pena, in difetto, di un'inammissibile compressione del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto dall'art. 24 Cost.. Parte ricorrente argomenta in senso contrario dalla circostanza che la L. Fall., art. 19, nel testo vigente prima della recente riforma del 2005 - 2007, dispone che la sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore istante per il fallimento ed al debitore, con la conseguenza che, a suo avviso, gli unici soggetti legittimati a proporre appello sarebbero il creditore istante ed il curatore.

In realtà la norma non disciplina la legittimazione ad impugnare, ma indica soltanto i soggetti cui la sentenza di revoca deve essere notificata, fermo restando l'obbligo di procedere alle comunicazioni ed affissioni ai sensi della L. Fall., art. 17.

In dottrina è stato correttamente rilevato che il novero dei soggetti legittimati è ben più ampio, comprendendo il Pubblico Ministero istante, di cui l'art. 19 non fa parola, i terzi che siano stati parte del giudizio di opposizione, gli intervenienti in via autonoma, gli intervenienti adesivi se ha impugnato la parte alla cui domanda hanno aderito. A tali soggetti va poi aggiunto, in virtù della legittimazione a chiedere il fallimento riconosciuta da Corte Cost. 28.5.1975, n. 127, anche il socio dichiarato fallito. Il secondo motivo è inammissibile.

È pacifico che la questione dell'illegittimità della dichiarazione di fallimento del F. a. perché pronunciata su impugnazione della Ventura M. del provvedimento di rigetto sul punto del Tribunale, con atto da qualificarsi come reclamo proposto oltre i termini previsti dalla L. fall., art. 22, non è stata proposta dal F. a. in sede di appello. In ogni caso parte ricorrente non deduce di aver sollevato tale questione ne' indica l'atto con cui a tanto avrebbe provveduto.

Ne deriva l'inammissibilità del motivo dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità, anche per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Il terzo motivo non è fondato.

Esso si fonda sul rilievo in fatto che per effetto della dichiarazione di fallimento della s.d.f. il F. a. avrebbe cessato di essere socio della società e sarebbe pertanto decorso l'anno ai fini dell'estensione del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 147, nel testo risultante dalla sentenza 319/2000 della Corte Costituzionale ed alla luce della precedente sentenza 66/1999. La questione non è stata proposta in sede di appello, ancorché dedotta nel corso del giudizio di primo grado, sì che è stata inammissibilmente dedotta in sede di legittimità. In ogni caso, parte ricorrente non indica l'atto processuale con cui essa sarebbe stata sollevata in sede di appello, sì che il ricorso, anche per questa parte, non soddisfa il requisito di autosufficienza. Sia con il ricorso che con la memoria parte ricorrente richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7.11.1997, n. 10933) secondo le quali si sottrae ai limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, ancorché il dibattito processuale non abbia in precedenza investito tale profilo.

Nel caso di specie peraltro è assorbente il rilievo che il fallimento della società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale. Invero l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c. applicabile alla società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c. tende a preservare la società in bonis dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera.

Quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda (Cass. 20.5.1975, n. 1991). Il quarto ed il quinto motivo sono del pari inammissibili. La Corte d'appello ha ritenuto che il F. a. fosse socio della s.d.f. Casa di Cura Villa Grazia sulla base di una serie di circostanze analiticamente indicate che dimostravano una continuata e documentata ingerenza nella gestione della società, cui si aggiungevano dichiarazioni, reiterate in varie occasioni, relative appunto alla qualità di socio di fatto. Ha aggiunto che dalla presenza di numerosi atti del F. a. riferibili ad una comune attività economica ed inquadrabili come atti societari, doveva ricavarsi l'affectio societatis. La Corte poi, con una distinta ratio decidendi, ha aggiunto che la qualità di socio di fatto del F. a. appariva dimostrata in modo indiscutibile dall'accordo transattivo dell'ottobre 1989, con cui i tre F., cioè il defunto F. alessandro ed i figli, e la Ventura M.

decidevano, sino all'esito delle cause tra di loro in corso, di gestire insieme la clinica, che veniva divisa in due porzioni, con assegnazione del 1 e 2 piano alla Ventura M. e del 3 al F.. Parte ricorrente nel contestare la partecipazione del F. a. all'accordo dell'ottobre del 1989, non ha impugnato la diversa ratio decidendi con cui la Corte di merito ha ritenuto che,

indipendentemente dalle risultanze dell'accordo, fosse comunque provata la partecipazione alla società di fatto del F. a.. È principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (cfr. ex multis Cass. 11.1.2007, n. 389). Ne deriva l'inammissibilità dei due motivi di ricorso. Per le stesse ragioni è inammissibile il sesto motivo. Esso infatti censura la motivazione della sentenza impugnata sempre in ordine alla valutazione dell'accordo del 7 ottobre 1989, sì che la mancata impugnazione della distinta ratio decidendi con cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente il vincolo societario il capo al F. a. ne comporta l'inammissibilità.

Il ricorso va dunque rigettato con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il26 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008


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