Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13838 - pubb. 15/12/2015

Concordato preventivo, verbale notarile per approvazione delle condizioni del concordato; integrazioni al piano e produzione di nuovi documenti ex art. 162 comma 1; transazione fiscale e condizioni di ammissibilità

Tribunale Massa, 29 Luglio 2015. Pres., est. Fabbrizzi.


Concordato Preventivo – Disciplina ex comb. disp. Artt. 152 e 161 – Derogabilità – Specifica previsione – Necessità

Concordato con riserva – Verbale notarile per approvazione condizioni di concordato – Necessità

Concordato preventivo – Possibilità di integrazione ex art. 162 comma 1 – Limiti

Concordato preventivo – Transazione fiscale ex art. 182 ter LF – Applicabilità della disciplina ex art. 160 comma 2 LF – Insussistenza – Rispetto dell’ordine delle legittime cause di prelazione – Necessità



La disciplina dettata dall’art. 152 LF, dove disposto che nelle società di capitali la proposta e le condizioni di concordato sono deliberate dagli amministratori, ha natura dispositiva ed è quindi derogabile dall’atto costitutivo e/o dallo statuto societario. Tale deroga, tuttavia, deve essere prevista in modo specifico ed espresso, non dovendosi considerare tale una eventuale clausola che preveda la preventiva e generica autorizzazione da parte dell’assemblea per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. (Paolo Martini) (riproduzione riservata)

Nel concordato con riserva ex art. 161 comma 1 LF il debitore, ai sensi del comb. disp. degli artt. 161 comma 4 e 152 comma 3 LF, deve formalizzare con atto notarile sia la domanda introduttiva sia, all’esito del deposito di proposta e piano, la decisione relativa alla condizioni del concordato. (Paolo Martini) (riproduzione riservata)

La facoltà di emendamento prevista dall’art. 162 comma 1 deve intendersi limitata all’integrazione del piano già compiutamente depositato e alla produzione di documenti nuovi, da intendersi tali solo quelli diversi ed ulteriori rispetto a quelli annoverati dall’art. 161, non essendo, invece, ammissibile l’attività surrettiziamente finalizzata a supplire a deficienze o lacune dei documenti da allegare alla domanda. (Paolo Martini) (riproduzione riservata)

La disciplina della transazione fiscale ex art. 182 ter LF concreta una deroga al principio generale previsto dall’art. 160 comma 2 LF, con la conseguenza che deve considerarsi ammissibile la falcidia dei crediti tributari privilegiati anche in caso di pagamento di crediti di rango inferiore. Tuttavia, l’ammissibilità è subordinata alla condizione che la proposta di concordato preveda un trattamento dei predetti crediti tributari non deteriore rispetto ai crediti di rango inferiore. (Paolo Martini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Martini – Avvocato e Dottore Commercialista in Carrara


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